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Incentivi tributari fuori dai limiti solo se il bilancio è approvato entro la fine dell’anno precedente

Il differimento dei termini disposti dal Ministero dell’Interno per l’approvazione del bilancio di previsione, non abilita l’ente a corrispondere gli incentivi al di fuori dei limiti del salario accessorio.

Il differimento dei termini disposti dal Ministero dell’Interno per l’approvazione del bilancio di previsione, non abilita l’ente a corrispondere gli incentivi al di fuori dei limiti del salario accessorio. La conferma viene ancora una volta dai giudici contabili della Lombardia che, con la deliberazione n.40/2020, confermano il proprio precedente orientamento (deliberazione n.412/2019). Tuttavia, appare utile evidenziare come i colleghi in ambito giurisdizionale hanno trattato la questione dell’erogazione di incentivi tributari in assenza di un passaggio nel relativo fondo integrativo senza evidenziare alcun danno erariale.

L’orientamento della Corte dei conti in sede consultiva

Il Sindaco di un comune lombardo ha chiesto ai giudici contabili se gli incentivi tributari, introdotti dall’art.1 comma 1091 della legge di bilancio 2019, possano remunerare il proprio personale, per le attività poste in essere per il recupero del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso, limitatamente all’anno di riferimento, nel caso in cui il Bilancio di previsione fosse approvato oltre il termine del 31 dicembre ma entro la scadenza prorogata con decreto del Ministero dell’Interno. Il Sindaco precisa che il Comune ha approvato un proprio regolamento disciplinante i principi di ripartizione dei maggiori proventi riscossi dalla lotta all’evasione tributaria.

Il Collegio contabile lombardo conferma il proprio precedente orientamento e ribadisce il principio di diritto enunciato nella deliberazione n. 412/2019, secondo cui ai fini della possibilità di attribuire l’incentivo di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, la data entro la quale deve essere approvato il bilancio di previsione è il 31 dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Sulla medesima posizione, ossia della data di approvazione del bilancio che deve essere obbligatoriamente fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, si è posta anche la Sezione dell’Emilia Romagna (deliberazione n. 52 del 18 settembre 2019). Secondo i magistrati contabili emiliano romagnoli, l’inciso di cui alla norma citata consente la facoltà di destinare risorse per incentivi al personale, per l’accertamento di imposte municipali alla condizione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, e cioè nei termini previsti dall’art. 163, comma 1, TUEL, e dunque solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Infatti, continua il Collegio contabile, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, il legislatore, all’art. 163 citato, limita l’attività gestionale dell’ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale.

Le indicazioni della Cassazione

Si ricorda come la Corte di Cassazione (sentenza n. 13937/2017) abbia avuto modo di precisare  – anche se il riferimento era agli incentivi tecnici – che per poter legittimamente erogare gli incentivi al personale dipendente sono necessarie tre condizioni. La prima prevede che l’attribuzione dell’incentivo deve essere prevista e regolata dalla contrattazione collettiva decentrata. La seconda stabilisce che il diritto soggettivo sorge nei confronti dei dipendenti dal momento in cui l’ente abbia proceduto nell’individuare la citata remunerazione sulla base di uno specifico regolamento, così come previsto dalla normativa, nel quale l’amministrazione si limita alla specificazione dei criteri di ripartizione. La terza e ultima condizione è rappresentata dalla riserva alla contrattazione collettiva (articolo 45 del Dlgs n. 165 del 2001), dove le parti sulla base dei criteri previsti dall’ente in via regolamentare stabiliscono in dettaglio i progetti e la partecipazione del personale, nonché il limite dei compensi dovuti.

Il giudice di legittimità concludeva, quindi, come in presenza di contrattazione decentrata approvata dalla parte datoriale e sindacale, il dipendente che abbia partecipato alle attività oggetto di incentivazione matura un interesse legittimo di diritto privato secondo cui, in mancanza del regolamento può reclamare dal giudice gli importi dovuti in via equitativa (ossia non in base a quello previsto dall’accordo ma in generale quanto mediamente distribuito da altre amministrazioni). Mentre in caso di attività regolamentata dall’ente locale si radica un diritto soggettivo al pagamento dell’incentivo previsto dall’ente nel proprio regolamento.

Come conciliare il diritto soggettivo maturato dal dipendente, in conformità al regolamento, con l’approvazione in ritardo del bilancio secondo le indicazioni dei giudici contabili di controllo?

Le indicazioni del Collegio contabile in sede giurisdizionale

Il caso oggetto di rinvio a giudizio, da parte della Procura, ha riguardato la distribuzione di incentivi tributari (all’epoca l’ICI) posti al di fuori del fondo delle risorse decentrate, nonostante la Sezione delle Autonomie avesse evidenziato che i citati incentivi avrebbero dovuti essere posti all’interno del fondo, con erogazioni addizionali rispetto ai limiti previsti dal legislatore sui fondi accessori. Il Collegio contabile pugliese (sentenza n.8/2020) ha avuto modo di precisare che non si era in presenza di una atto illecito, in quanto esisteva alla base un regolamento comunale cui si era attenuto l’ente nel versamento degli importi. Inoltre, nel caso di specie, è stato dimostrato come le attività di riscossione avessero oggettivamente avuto un incremento notevole tale da non giustificare il danno ingiusto subito dall’ente locale.

Trasponendo le conclusioni, in sede giurisdizionale, al caso concreto, dove è stato disciplinato con proprio regolamento la distribuzione degli incentivi, l’ente ha di fatto radicato un diritto soggettivo del o dei dipendenti ad essere remunerati in presenza di maggiori accertamenti ed incassi ricevuti dalla lotta all’evasione tributaria.

Le procedure da adottare

Tuttavia, l’ente è stato avvertito dalla Sezione di controllo a non distribuire incentivi tributari al di fuori delle risorse decentrate disponibili e, in caso contrario, se lo dovesse fare vi sarebbe una violazione di legge. Per poter uscire senza danni, l’unica via di uscita dell’ente potrebbe essere quella di adeguare il proprio regolamento alle indicazioni dei giudici contabili motivando le modifiche ai vincoli legislativi, evitando che il o i dipendenti possano reclamare compensi addizionali rispetto a quelli normalmente dovuti con il salario accessorio disponibile all’interno del fondo integrativo (produttività individuale o organizzativa).


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