MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Gli istituti di culto vantano un diritto soggettivo alla destinazione di parte degli oneri di urbanizzazione

Le diverse leggi regionali hanno stabilito, in base alla norma statale, che una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria, incassata dagli enti locali, deve essere destinata per finanziare interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi.

Le diverse leggi regionali hanno stabilito, in base alla norma statale, che una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria, incassata dagli enti locali, deve essere destinata per finanziare interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi. Sul carattere dell’obbligatorietà si è espressa anche la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n. 219/2015) in relazione alla legge regionale di riferimento. Sulla discrezionalità o obbligatorietà della destinazione di parte di questi introiti, si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n.7563/2020) che, dopo un rimpallo tra Tribunale civile e amministrativo, ha statuito la competenza del giudice ordinario in quanto la somma, reclamata dalla diocesi al comune, rappresenta un mero accertamento di un rapporto di credito che radica una posizione di diritto soggettivo, escludendo la possibilità di una decisione discrezionale da parte dell’ente locale.

La vicenda

La diocesi ha convenuto in giudizio il Comune per mancato versamento di una parte degli oneri di urbanizzazione secondata destinata agli enti religiosi. La legge regionale di riferimento ha, infatti, previsto che i comuni devolvano, entro il mese di marzo di ogni anno, alle autorità religiose un’aliquota dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti, indicandone criteri di calcolo, di utilizzo ed altre modalità per la gestione del rapporto. Il Tribunale civile adito ha declinato la propria giurisdizione in quanto, a suo dire, si tratterebbe di materia di esclusiva competenza del giudice amministrativo, trattandosi di «controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio».  Il Tribunale amministrativo, successivamente coinvolto sulla questione ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La questione è, quindi, giunta alle Sezione Unite della Cassazione.

La decisione

Secondo i giudici di Piazza Cavour al fine di radicare la giurisdizione non è sufficiente che la questione verta nell’ambito generale della materia urbanistica, ma occorre che si faccia in concreto questione delle modalità di esercizio del potere pubblico spettante all’amministrazione stessa. Nel caso di specie, la domanda giudiziale è volta all’accertamento del quantum del contributo vantato dalla Diocesi sulla base della legge regionale di riferimento. Secondo le disposizioni regionali, i Comuni devono corrispondere, entro il mese di marzo di ogni anno, alle competenti autorità religiose un’aliquota “non inferiore al 7 per cento” dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti. In altri termini, si tratta del mero accertamento della esistenza e consistenza dell’obbligo, avente fonte nella legge, cui essa ha direttamente collegato il riconoscimento del diritto di credito vantato dalla Diocesi attrice in giudizio, senza che ciò comporti la prospettazione di nessun esercizio illegittimo del potere autoritativo del Comune, o di mancato esercizio di un simile potere, con riguardo alla posizione giuridica soggettiva vantata dal privato. Ne consegue che, essendo in discussione una posizione di diritto soggettivo, nella causa in esame la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.


https://www.bilancioecontabilita.it