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Il ripiano del disavanzo di una società partecipata di interesse generale non rientra tra i debiti fuori bilancio

La questione investe la possibilità, da parte di un ente locale, di ripianare il debito fuori bilancio causato ad una società partecipata, concessionaria del servizio di interesse generale (gestione di un impianto natatorio) in presenza del mancato aumento delle tariffe con conseguente perdita economica da ripianare.

La questione investe la possibilità, da parte di un ente locale, di ripianare il debito fuori bilancio causato ad una società partecipata, concessionaria del servizio di interesse generale (gestione di un impianto natatorio) in presenza del mancato aumento delle tariffe con conseguente perdita economica da ripianare. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.34/2020) ha evidenziato che il ripiano della perdita di una società di interesse generale non rientra tra le ipotesi tassative previste per i debiti fuori bilancio, con la conseguenza che l’eventuale ripiano della perdita subita, a causa del mancato aumento tariffario, vada coperta con il normale ciclo di bilancio.

La questione

Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai giudici contabile quale procedura attivare nei confronti di una società partecipata (con quota molto bassa) ma concessionaria del servizio dell’impianto natatorio, perdita dovuta ad una mancato aumento tariffario. Il contratto di concessione, infatti, prevede che il Comune di obbliga a fornire un contributo o corrispettivo, sotto forma di prestazione economico-finanziaria, finalizzato ad equilibrare eventuali disavanzi di gestione dell’impianto natatorio comunale. A tale fine è previsto che il Comune dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione del conto consuntivo, al versamento al gestore del suddetto corrispettivo o contributo (volto ad equilibrare il disavanzo di gestione) al netto delle eventuali ritenute di legge. Il Sindaco chiede sostanzialmente l’avviso della Sezione di controllo sulla possibilità, per un ente locale, di riconoscere ai sensi dell’art. 194 TUEL il debito costituito da disavanzo di una società, indirettamente partecipata, affidataria del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale.

La risposta del Collegio contabile

I giudici contabili lombardi, dopo aver evidenziato che la questione riguarda la classificazione contabile dell’operazione di risanamento prevista dalla convezione, ossia se si sia o meno in presenza di un debito fuori bilancio, non si dilunga quindi su altre questioni fondamentali e preliminari riguardanti il cosiddetto divieto di soccorso finanziario, di cui all’articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, anche in rapporto agli obblighi di accantonamento ex art. 21, comma 1, dello stesso Testo unico delle società partecipate.

AI fini della classificazione di un debito fuori bilancio, precisa il Collegio contabile, si deve essere in presenza di una obbligazione verso terzi per il pagamento di una somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti locali.

L’art. 194, comma 1, TUEL prevede che con deliberazione consiliare ex art. 193, comma 2, TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. In altri termini, l’art. 194, comma 1, TUEL rappresenta un’eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria; onde, per riportare le ipotesi previste nell’ambito del principio di copertura finanziaria, è richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa mediante l’adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario.

Nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva. Né è possibile fare rientrare il debito della società partecipata nella lett. b), in quanto la società non rientra nei consorzi, aziende speciali o istituzioni. Infine, neppure all’interno della lett. c) in quanto non si è nella fattispecie della ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali, rientrando la società partecipate tra le società che gestiscono i servizi generali. In merito a quest’ultimo caso, il Collegio contabile ha evidenziato come, da un lato, la riconoscibilità è subordinata alla previa decisione (da parte dell’ente locale) di provvedere alla ricapitalizzazione, dall’altro la norma è limitata a quelle che siano costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, dovendosi escludere l’applicazione, anche analogica, delle disposizioni sopra menzionate che in via eccezionale permettono a un ente pubblico di farsi carico del disavanzo di una struttura deputata alla gestione di un servizio di interesse generale.

Conclusioni

Il Collegio contabile conclude precisando come l’accertata impossibilità di provvedere al riconoscimento dello stesso con la procedura derogatoria prevista dall’art. 194 TUEL, non ricorrendo i presupposti specificamente richiesti per le singole ipotesi normative contemplate dalla norma, impone al Comune di procedere all’adempimento di quanto ritenuto dovuto nel rispetto dell’ordinario ciclo di bilancio. Mentre, sarà possibile ricorrere all’invocata procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio solo in un secondo momento laddove, a seguito di contenzioso, risulti giudizialmente definita la doverosità delle somme pretese ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) TUEL.


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