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L'Inps «spiega» cosa fare sul Durc dopo l'estensione di validità di due mesi

di Patrizia Ruffini

Il messaggio Inps n. 1374/2020 Arrivano le indicazioni operative per il documento di verifica della regolarità contributiva, dopo l’estensione di validità di due mesi. Con il messaggio n. 1374/2020, l’Inps, d’intesa con l’Inail, fornisce i chiarimenti su come operare correttamente fino al nuovo termine di validità del 15 giugno. Il Durc rientra infatti fra i documenti indicati dall’articolo 103 del Dl 18/2020 che al comma 2 stabilisce: «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020». Pertanto, tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un «Durc On Line» con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (considerando incluse le date indicate), ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo documento nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è ne richiesto il possesso, senza procedere a una nuova interrogazione fino al 15 giugno 2020. Sul piano operativo, spiega l’Inps, possono verificarsi due situazioni alternative. Il «Durc On Line» può essere ancora disponibile sul portale, in quanto in corso di validità alla data della richiesta, in base al Dm 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla domanda). In tal caso lo stesso documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato o dei richiedenti. Diversamente, «Il Durc On Line» che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 (avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020) non è più disponibile sul portale alla data della richiesta. In quest’ultimo caso il sistema potrà evidenziare alternativamente: – un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente la formazione dell’esito (non è richiesta alcuna attività da parte degli operatori); – la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente la formazione dell’esito. Con l’intento di evitare disparità di trattamento, nelle ipotesi di assenza di un documento «Durc On Line» con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti alla stessa data come presupposto del positivo rilascio. I primi «Durc On Line», interessati dall’articolo 103, comma 2, del Dl 18/2020, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019, per i quali sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019. Pertanto, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le strutture territoriali dovranno considerare le posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019, avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; avvisi di addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente, se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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