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Fuori dai vincoli di destinazione i proventi di vendita del patrimonio indisponibile degli enti locali

In uno degli allegati obbligatori al bilancio, gli enti locali devono indicare i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Il citato inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

In uno degli allegati obbligatori al bilancio, gli enti locali devono indicare i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Il citato inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. La destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali deve essere destinato per una quota pari al dieci percento all’estinzione anticipata dei mutui, mentre per la parte eccedente esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste, alla riduzione del debito. La corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.24/2020) ha, tuttavia, escluso che quei vincoli di destinazione si applichino anche alla vendita di beni patrimoniali indisponibili.

Il quesito del comune

In fase di gara per il servizio di distribuzione del gas l’ente locale, proprietario di una significativa porzione della rete classificata come patrimonio indisponibile, ossia asservito ad uso permanente di servizio pubblico, ha previsto la vendita di tale bene patrimoniale, dopo averlo inserito nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali. Il dubbio si sposta sui proventi ricavati da tale vendita, ovvero se gli stessi siano soggetti, in via analogica alle disposizioni del d.lgs. n.69/2013, ai vincoli di destinazione sia della quota del dieci percento per l’estinzione anticipata dei mutui sia e per la restante quota “alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito” (art.1, comma 443, della legge n.228/2012).

La risposta del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili lombardi la norma è chiara nel precisare che i vincoli di destinazione siano previsti per i beni sin dall’origine classificati come beni patrimoniali disponibili. Infatti l’art.9, comma 5, del

decreto legislativo n.85 del 2010 prevede in modo esplicito “… il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali …”. In modo non diverso la stessa legge finanziaria del 2013 parla di “proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili”. In base alle richiamate disposizioni legislative il Collegio contabile lombardo ritiene che le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Infatti, quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri. Si pensi, infatti, all’art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, dove la norma ha fatto, riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente.


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