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Conversione decreto “Cura Italia. Le richieste dell’ANCI di interesse degli uffici finanziari

L’ANCI ha proposto alcuni emendamenti al d.l. 18/2020 in fase di conversione in legge. Qui di seguito alcune richieste di interesse per gli uffici finanziari degli enti locali.

In considerazione dell’impatto sui bilanci degli enti locali, prima che il Governo intervenga per integrare le risorse finanziarie perse a seguito dei provvedimenti attuati per l’emergenza Covd-19, l’ANCI ha proposto alcuni emendamenti al d.l. 18/2020 in fase di conversione in legge. Qui di seguito alcune richieste di interesse per gli uffici finanziari degli enti locali.

Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza

Secondo l’ANCI nella sua attuale formulazione l’articolo 109 dispone, per il solo esercizio finanziario 2020, deroghe all’utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, in particolare specificando espressamente che le spese correnti connesse all’emergenza epidemiologica in corso possono connotarsi quali interventi di carattere non permanente, quindi finanziabili anche mediante l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, ferme restando in ogni caso le priorità da garantire sia alla copertura dei debiti fuori bilancio sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Pur costituendo una valida base di partenza, l’attuale formulazione della norma presenta diversi limiti per quanto concerne l’effettivo impiego degli avanzi in una situazione di grave criticità per la finanza degli enti locali. Pertanto, al fine di rafforzare l’efficacia delle finalità perseguite dal provvedimento in questione, l’emendamento proposto mira ad ampliare significativamente la portata di questa norma, attraverso:

  1. a) l’estensione delle motivazioni all’obiettivo di contenere gli squilibri derivanti dalla prevedibile contrazione delle entrate proprie degli enti locali;
  2. b) l’estensione alla quota destinata agli investimenti dell’utilizzo ora consentito solo per la quota libera dell’avanzo di amministrazione;
  3. c) l’estensione dell’utilizzo in deroga ai proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, al pari delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia;
  4. d) l’autorizzazione anche per gli enti in condizione di disavanzo dell’utilizzo dell’avanzo vincolato, limitatamente alla quota derivante da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno all’economia locale;
  5. e) la previsione di un nuovo ciclo di anticipazioni di risorse attraverso il dispositivo già introdotto dal comma 556 della legge di bilancio 2020, da richiedere entro il 31 maggio p.v. e con interessi a carico dello Stato.

Anticipo pagamento FSC

L’ANCI chiede una anticipazione pari al saldo del fondo di solidarietà comunale entro il 30 aprile 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all’erogazione stessa a norma delle leggi vigenti in misura non inferiore al 95% della spettanza, unitamente a tutte le altre assegnazioni di risorse spettanti a ciascun comune di cui è noto l’ammontare.

Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE

Limitatamente all’anno 2020 e 2021 l’ANCI chiede che gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell’importo totale. La norma tenta di permettere agli enti locali di mantenere gli equilibri di bilancio negli anni 2020 e 2021.

Anticipazione straordinaria di liquidità

In attesa della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l’anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all’articolo 4, commi 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato.

Modifica alla procedura per spese di somma urgenza (art. 191 TUEL)

L’ANCI chiede una modifica all’art.191, comma 3, del Tuel inserendo dopo le parole “responsabile del procedimento” anche ““e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese”.

Secondo i tecnici dell’ANCI la modifica si rende necessaria per definire con maggiore chiarezza l’ambito in cui opera la fattispecie descritta dal comma 3, dell’art. 191 rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal primo comma dello stesso articolo, nonché per definire l’ambito di competenza degli Organi di Governo coinvolti nella procedura derogatoria. Il comma 3 dell’art. 191 prevede infatti una procedura per l’effettuazione delle spese che deroga quella ordinaria – disciplinata dal comma 1 – motivando tale deroga con la necessità di intervenire in caso di eventi eccezionali e imprevedibili, in mancanza del preventivo impegno contabile registrato sul bilancio di previsione e dell’attestazione della copertura finanziaria, previsti dalla procedura ordinaria. Il legislatore con il comma 3 dell’art. 191 ha inteso restringere la deroga esclusivamente ai casi che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) per tutelare la pubblica incolumità. Con la modifica indicata nell’emendamento si propone di definire più precisamente che la disciplina derogatoria alla procedura ordinaria di spesa non è da applicarsi in tutti i casi di lavori di somma urgenza ma esclusivamente in quelli in cui in bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese. Infatti, nel caso in cui il bilancio già preveda specifici fondi per far fronte agli interventi di somma urgenza, si deve ritenere che intervenga la disciplina generale in tema di impegni e ordinazione della spesa prevista dal primo comma e che il responsabile del procedimento – verificata la presenza in bilancio delle risorse disponibili per far fronte all’emergenza – debba predisporre la determinazione dirigenziale per l’assunzione dell’impegno dei fondi senza particolari formalità.

Ritardo dei pagamenti

In considerazione della situazione di straordinaria emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà incontrata dalle amministrazioni, non solo locali, a garantire l’ordinaria operatività degli uffici, si ritiene necessario consentire l’esclusione, dal monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, delle fatture scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 evitando, in questo modo, rappresentazioni distorte perché influenzate da fattori esogeni rispetto all’amministrazione debitrice.

Differimento termini amministrativo-contabili

Secondo l’ANCI alla luce del quadro di forte incertezza finanziaria e grave difficoltà operativa che va delineandosi per l’anno in corso, viene proposto il differimento del termine al 30 giugno 2020 per l’approvazione del rendiconto degli enti territoriali. Alla medesima data del 30 giugno 2020 si chiede anche il differimento del termine per la determinazione delle “tariffe della Tari” anche i relativi regolamenti. Infine, si chiede la facoltà di posticipare dal 31 luglio al 30 settembre il termine entro cui operare la cosiddetta salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL).

Differimento avvisi di pagamento, proroghe tributi e FCDE 2021

L’ANCI chiede, Al fine di evitare necessità di ricorso massiccio all’assistenza a sportello degli uffici finanziari anche locali, che gli invii di avvisi di pagamento di tutte le amministrazioni pubbliche e delle agenzie fiscali, anche bonari (quali ad esempio quelli relativi alla TARI), avvengano in modo scaglionato. I differimenti delle scadenze di pagamento possono essere ordinariamente disposti dai Comuni con atto del Consiglio comunale (ex art. 52, d.lgs. 446/1997), qualora i regolamenti degli enti non abbiano disposto espressamente la delega alla Giunta. Tuttavia, a fronte dell’emergenza in corso, i tempi e le modalità di convocazione dei consigli non consentono di agire tempestivamente. Si chiede anche di dare facoltà di un intervento anche della sola Giunta anche in deroga alle norme legislative e regolamentari vigenti. Infine, si chiede di permette di considerare, ai fini del calcolo dl FCE 2021, i dati di riscossione relativi al 2019 con riferimento alle entrate oggetto di differimento delle scadenze di pagamento, al fine di non alterare la dimensione dell’accantonamento in ragione delle prevedibili diminuzioni delle riscossioni del 2020.


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