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Coronavirus. Le conseguenze per gli enti locali e le soluzioni economiche e finanziarie

Lo slittamento dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo al 31 maggio 2020, oltre alle misure blande previste dal d.l. 18/2020 in termini di aiuti agli enti locali sono lontane dalle situazioni in cui si trovano gli enti locali.

Lo slittamento dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo al 31 maggio 2020, oltre alle misure blande previste dal d.l. 18/2020 in termini di aiuti agli enti locali sono lontane dalle situazioni in cui si trovano gli enti locali. Le entrate previste nei redigenti bilanci di previsione sono minate dalla enorme crisi di liquidità che saranno acuite dal possibile e preannunciato slittamento dei termini per il pagamento dei tributi locali annunciati da fonti governative come imminenti. Si rende, pertanto, necessario stimare l’impatto economico e finanziario delle misure attualmente prese dal governo il cui impatto riguarda da vicino gli enti locali. Si pensi alla chiusura delle attività ricettive e della conseguente minor entrata sull’imposta di soggiorno, delle mancate entrate in termini di occupazione di suolo pubblico, dell’imposta di pubblicità la prima che sarà in questo momento di austerità eliminata dalle imprese, le sanzioni amministrative alla violazione del codice della strada e gli incassi dai parcheggi incisi in modo notevole dalla limitata circolazione dei veicoli. Se si uniscono tutte queste minori entrate, unitamente alla eventuale sospensione dei termini per il pagamento dell’IMU e della TARI che rappresentano la liquidità fondamentale per gli enti locali, è evidente la necessità non solo di spingere su iniezioni di liquidità ma anche da un punto di vista delle minori entrate che dovranno essere inserite nel redigendo bilancio di previsione in modo realistico, stante l’eccezionalità della situazione e del possibile perdurare della stessa.

Su tale versante l’ANCI con una nota indirizzata al Governo indica alcune soluzioni da un punto di vista economico e finanziario.

Minori entrate e equilibri di bilancio

Un primo passaggio è dato dalla necessaria al momento dotazione di 1 miliardo di euro da inserire nel fondo del Ministero dell’Interno da utilizzare in favore degli enti locali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La ripartizione dovrà tenere conto anche dell’evoluzione della situazione di crisi anche in via prospettica, fermo restando l’oculata gestione delle spese da parte degli enti locali. A tal fine l’ANCI chiede che vengano negoziati le rate di mutuo in scadenza nel corso del 2020, da definirsi con il concorso della Cassa depositi e prestiti entro il 30 aprile 2020.

Integrazione del d.l. 18/2020

Oltre a quanto stabilito dall’art.109, comma 2, del d.l. 18/2020 i tecnici dell’ANCI integrano le ipotesi prevedendo oltre all’utilizzo dell’avanzo libero anche quello destinato anche per fronteggiare gli equilibri di bilancio e le spese correnti della crisi da covid-19. Inoltre, si chiede che gli enti locali, non solo per la crisi da covid-19 ma per i propri equilibri di bilancio, in deroga ai limiti imposti dalla legge di bilancio 2019 possano:

  1. a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
  2. b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;
  3. c) disporre l’utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall’ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l’effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;
  4. d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;
  5. e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l’acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all’emergenza in corso.

In considerazione dello slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio 2020 le disposizioni si applicano anche nel corso dell’esercizio provvisorio, previo parere dell’organo di revisione, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell’organo consiliare entro il 30 novembre 2020.

Riduzione accantonamento al FCDE

Per il solo anno 2020 in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell’importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2, dopo le parole: “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018″ sono aggiunte le seguenti: “e per l’esercizio 2020, in base alle norme pro tempore vigenti”.

Iniezione di liquidità

In considerazione della crisi di liquidità degli enti locali, l’ANCI chiede che per l’anno 2020 il pagamento del saldo del fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell’Interno entro il 30 aprile 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all’erogazione stessa a norma delle leggi vigenti in misura non inferiore al 95% della spettanza, unitamente a tutte le altre assegnazioni di risorse spettanti a ciascun comune di cui è noto l’ammontare. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del ministero dell’Interno.


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