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La copertura finanziaria delle spese (seconda parte). Le criticità

Si fa seguito il precedente articolo "La copertura finanziaria delle spese. Dai principi alle modalità di verifica" e si vuole in questa sede evidenziare alcune criticità particolarmente rilevanti e responsabilizzanti per il Responsabile del servizio finanziario.

Si fa seguito il precedente articolo “La copertura finanziaria delle spese. Dai principi alle modalità di verifica” e si vuole in questa sede evidenziare alcune criticità particolarmente rilevanti e responsabilizzanti per il Responsabile del servizio finanziario ex art. 153 del Tuel, D. Lgs. 267/2000.

Le criticità che normalmente riguardano l’applicazione del principio della copertura finanziaria a livello generale di bilancio, si manifestano con due patologie differenti:
1) la sovrastima delle entrate, che genera, nel bilancio preventivo finanziario (redatto a pareggio), una capacità di spesa sovradimensionata;
2) un rinvio di oneri al futuro, che consente, anch’esso, un livello di spese nel presente maggiore di quanto consentito.

I due fenomeni sono ben noti da molto tempo e non a caso il principio generale o postulato della competenza finanziaria, di cui al paragrafo 16, dell’allegato n. 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, regola la fattispecie per cercare di evitare deviazioni significative nei comportamenti effettivi:

“…Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario…”

“..Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati….”

Il divieto di anticipare (accertando contabilmente) introiti futuri per far fronte a spese dell’esercizio di competenza è stato fra l’altro sancito dalla Sentenza n. 213/2008, 18/6/08 della Corte Costituzionale, con riferimento alla legge della Regione Sardegna n. 21/06.

Per quanto concerne la legittimità di rinvio di oneri al futuro si veda anche la Corte Costituzionale sent. 386 del 19/11/08 che ha limitato tale possibilità solo a spese continuative e ricorrenti e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 22/07 che rinviava al futuro la copertura finanziaria dei disavanzi aziende di trasporto.

A rendere più ingarbugliata la questione, ci ha pensato il terzo correttivo al D.Lgs. 118/2011, DM 1/12/2015 (G.U. n. 297 del 22/12/2015), che ha cambiato il punto 16, dell’allegato 1 al citato D.Lgs. n. 118, prevedendo la possibilità di dare copertura agli investimenti imputati negli anni successivi tramite attestazioni da parte del responsabile del servizio finanziario circa la probabile sussistenza futura di margini positivi dell’equilibrio di parte corrente del bilancio finanziario.

Il punto 16 succitato recita testualmente:”Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione…:
a) il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.”.

L’importanza degli interessi sottesi e il rischio di alterare gli equilibri di bilancio futuri con previsioni e comportamenti non ispirati a criteri prudenziali, favoriti in qualche modo anche dalla complessità della materia e dei relativi controlli, dovrebbe consiliare una maggiore attenzione da parte del Legislatore.

Si fa riferimento altresì all’esigenza di tutelare, in qualche forma, la delicatissima funzione del Responsabile del servizio finanziario, a garanzia dell’interesse generale della tenuta dei conti tramite il perseguimento degli equilibri di bilancio.

Anche altri fattori, a volte non marginali, possono interferire sulla copertura finanziaria delle spese e sugli equilibri di bilancio, come ad esempio:
– le rinegoziazioni dei mutui che spesso generano economie di spesa che potrebbero essere riutilizzare per incrementare la spesa corrente ripetitiva e non per finanziare investimenti. Si rinvia per approfondimenti al precedente articolo “VECCHI E NUOVI LIMITI DI INDEBITAMENTO PER L’ANNO 2020” di Mauro Bellesia e all’articolo di Mauro Bellesia “La rinegoziazione dei mutui può generare effetti boomerang, in ItaliaOggi del 4/12/2015”.
– le anticipazioni di liquidità ex decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ed ex decreto legge n. 66/2014 (Vedasi C.d.C. Sez. di Controllo Lazio, delib. n. 103/2016/DORG) o altre forme di anticipazioni.
– la presenza di debiti fuori bilancio che tardano ad essere riconosciuti, nelle modalità di cui all’art. 194 del Tuel, generando passività in attesa di copertura finanziaria. (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 249 del 8/11/2017).
– la presenza i disavanzi di gestione certificati dal rendiconto.
– la presenza di ripetute difficoltà di cassa ed il ricorso ripetuto alle anticipazioni di cassa.
– le difficoltà di pagare i fornitori nei tempi previsti dall’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 (in condizioni normali entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Possibilità di pattuire un termine per il pagamento fino a 60 giorni ex art. 4, comma 4, del citato D. Lgs. 231).


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