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Sintesi delle misure previste dal decreto legge “Cura Italia” per gli enti locali

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nell’edizione straordinaria del 17 marzo 2020 n.161, il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nell’edizione straordinaria del 17 marzo 2020 n.161, il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto decreto “Cura Italia”.

Qui di seguito alcune misure di interesse degli enti locali, sintetizzate nella tabella seguente con nota di commento sui singoli articoli. Scarica la tabella


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Artt. Oggetto Testo Nota di commento
24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Al fine di agevolare i dipendenti ad accudire persone affette da disabilità, la norma prevede un ulteriore periodo complessivo di 12 giorni da fruire nei mesi di marzo e aprile. Pertanto, oltre ai 3 giorni previsti in ciascuno dei mesi di marzo e aprile, i dipendenti anche pubblici potranno in questi due mesi fruire di un totale di 18 giorni complessivi con obbligo di utilizzare almeno i 3 giorni nel mese di marzo.
25 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico 1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 22, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.…

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L’art.22 prevede che:-         Comma 1: prevede che a decorrere dal 5 marzo 2020 si applica il congedo parentale per genitori con figli fino a 12 anni, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, corrispondendo una indennità del 50% della retribuzione;-         Comma 2: eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;

–         Comma 4: il beneficio del congedo parentale è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;

–         Comma 5: il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

–         Comma 6: i genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

–         Comma 7: Le sopra indicate agevolazioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Sono previsti ampliamenti di permessi per i Sindaci

42 Disposizioni INAIL 2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail che prende in carico ed assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. La tutela assicurativa Inail di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera infatti anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro. E’ previsto che le prestazioni Inail si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro.Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, pertanto è stato disposto che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l’approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro pubblico o privato, l’eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un’oscillazione in malus scaturita dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio.
63 Premio ai lavoratori dipendenti 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
73 Semplificazioni in materia di organi collegiali 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. Al fine di evitare il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, si prevede che per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, in tutti i comuni che non abbiano regolamentato tale modalità di svolgimento.La norma lascia ampia autonomia all’ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, che fissi criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario comunale, al fine di consentire l’immediata redazione e sottoscrizione del relativo verbale).
75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi inrete per l’accesso di cittadini e imprese 1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici.2. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale dellaPresidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La norma intende rafforzare e completare la misura, già disposta dall’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con la quale è stata prevista per le amministrazioni pubbliche nonché per le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la possibilità di implementare, accelerare  e semplificare le procedure di acquisto di personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l’applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti.A tali fini appare imprescindibile procedere con urgenza alla modernizzazione della dotazione tecnologica delle predette amministrazioni pubbliche consentendo in tempi rapidi l’acquisto di servizi, anche di connettività, ad alto valore tecnologico, idonei a garantire la fruibilità sia delle funzionalità da parte dei dipendenti (al fine di intensificare la possibilità di ricorso alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e massimizzare la produttività individuale), sia dei servizi erogati dalla amministrazione a cittadini e imprese.In questo senso, la disposizione mira ad accelerare i processi di trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche che, attraverso procedimenti di acquisizione semplificati, possono dotarsi in tempi brevi di nuove tecnologie basate principalmente su tecnologia cloud, idonea a semplificare le attività di archiviazione e gestione dei dati, a facilitare l’accesso ad applicazioni, contenuti o servizi attraverso la rete Internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita. La tecnologia utile può essere basata sul modello Software-as-a-Service (SaaS), che rappresenta il cloud più comune e più usato dove si concede agli utenti accesso ad applicazioni e programmi.

E’ evidente, poi, che la necessità di affrontare l’emergenza, unitamente all’alto valore tecnologico dei beni e dei servizi occorrenti e alla rapida obsolescenza degli stessi, impongono tempi altrettanto rapidi di approvvigionamento.

L’intervento normativo proposto, pertanto, consente alle amministrazioni, di fronteggiare l’emergenza e, fino al 31 dicembre 2020, di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto,  assicurando comunque l’interesse del mercato essendo previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista per i casi di eccezionalità ed urgenza dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità previste dalla disposizione introdotta devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell’impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione

81 Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020 1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso. Il referendum confermativo, inizialmente fissato al 29 marzo, si terrà entro duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha emesso. L’ordinanza di è stata emesse a fine gennaio con la conseguenza che il termine scadrà a settembre e la data sarà poi fissata tra i 50 e i 70 giorni successivi.
87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23

della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La norma stabilisce le misure già indicate nella direttiva n.2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, per cui per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico e quelli individuati dai singoli dirigenti). La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato. Viene precisato, inoltre, che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità smart working è effettuata anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall’amministrazione. Il comma 3, infine, prevede che fuori dei casi previsti dall’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 9 del 2020 ed in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile come declinato al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono procedere, in mancanza di utilizzazione delle ferie pregresse dei dipendenti, anche mediante il criterio della rotazione, alla esenzione del personale del servizio, prevedendosi comunque l’equiparazione del periodo trascorso in “esenzione” al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.E’ prevista, inoltre, la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione la conclusione delle procedure in cui risulta già ultimata la selezione dei candidati o che si possono concludere in via telematica, includendo anche le progressioni verticali.
103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.…

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

Tutti i termini dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o propri di tutte le PA sono sospesi, sia se pendenti alla data del 23/02/2020 o se successici, e iniziano a decorrere dopo il 15/04/2020. La sospensione dei termini non si applica ai pagamenti degli stipendi, compensi per lavoro autonomo, per servizi e forniture.Anche i termini per i procedimenti disciplinari sono stati sospesi fino al 15/04/2020.
107 Differimento di termini amministrativo-contabili 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusionedell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo

primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per

l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l’anno 2020:

– i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

– il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta

regionale entro il 31 luglio 2020.

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all’articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all’articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni;

b) il termine di cui all’articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;

c) il termine di cui all’articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni;

d) il termine di cui all’articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.

Per gli enti locali il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e del rendiconto di gestione 2019 è differito rispettivamente dal 30/04/2020 al 31/05/2020 e dal 30/04/2020 al 31/05/2020. Il DUP 2021-2023 è differito dal 31/07/2020 al 30/09/2020. Per gli enti in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario i termini sono differiti al 30/06/2020.Sono stati, altresì, prorogati i termini per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. 

E’ previsto il differimento dei termini per l’approvazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo al 30 giugno 2020. E’ stata, inoltre, prevista la possibilità per i comuni di poter approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico

finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

110 Rinvio questionari Sose 1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni. La scadenza per l’invio del questionario SOSE per le Province e Città Metropolitane è stata differita di 180 giorni.
112 Sospensione quota capitale mutui enti locali 1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma

10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Si tratta della sospensione dei mutui trasferiti al MEF il cui impatto economico è stato stimato complessivamente per 276,5 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale, pari a 3,6 milioni e all’ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, determinato dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti, pari a 272,9 milioni.
114 Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. AI comuni sono trasferiti per le spese sostenute per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi un importo complessivo di euro 65 milioni, mentre per le Provincie e Città Metropolitane l’importo è pari a euro 5 milioni. L’importo è ripartito dal Viminale, sentita la Conferenza Stato città, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio.
115 Straordinario polizia locale 1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.2. Presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. Gli straordinari della Polizia Locale, riferiti alle attività conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, per tutta la durata dell’emergenza, sono considerati fuori dai limiti del trattamento accessorio. A tal fine è stato istituito un capitolo di contributi a carico del Viminale pari ad ero 10 milioni, sia per compensare questi straordinari sia per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali acquistati dal medesimo personale di polizia locale. L’erogazione sarà effettuata dal Viminale, sentita la Conferenza Stato città, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio.