MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Niente danno erariale al sindaco che nomina un proprio esperto per risolvere criticità contabili

di Vincenzo Giannotti

La legge regionale siciliana prevede che il sindaco possa nominare un proprio esperto con compiti non di gestione di amministrazione attiva, in modo non diverso dagli incarichi disciplinati dall’articolo 90 del Testo unico degli enti locali. La nomina di un esperto con compiti in materia di contabilità, finanze e tributi, per lo svolgimento di funzioni che rientravano nella sfera delle ordinarie competenze del Settore Finanze del Comune, ha rappresentato il motivo per il quale la Corte dei conti in primo grado ha condannato il sindaco (e non il commissario straordinario che ha rinnovato l’incarico fino alle nuove elezioni), per danno erariale quantificandolo nelle retribuzioni erogate in violazione di legge. A conclusioni diverse è giunta, invece, la Corte di appello siciliana (sentenza n. 11/2020) che ha assolto il sindaco, dando merito all’esperto nominato di aver assistito l’ente, nella difficile fase di criticità finanziarie risolvendo, mediante la complessa procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario, indicando le misure puntuali che avrebbero potuto condurre al risanamento finanziario evitando il dissesto. Questi compiti di ausilio sono stati giudicati dai giudici contabili di appello come non gestionali ma rientranti nelle scelte di indirizzo politico amministrativo. La vicenda La Procura contabile ha rinviato a giudizio, per responsabilità erariale, il sindaco di un Comune siciliano per aver nominato un “esperto” quale ausilio e supporto in materia di contabilità, ossia non per l’espletamento di attività strumentalmente connesse con l’esercizio delle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo nell’ambito delle materie di competenza del sindaco, ma tipicamente di natura gestionale. Il Collegio contabile di primo grado ha, quindi, confermato la condanna erariale, pari alle inutili retribuzioni corrisposte all’esperto in violazione della normativa. Per il Collegio contabile, tuttavia, i successivi rinnovi dell’incarico, da parte della commissione straordinaria, non hanno generato danni erariali in considerazione della natura neutrale dei compiti affidati all’organi il cui compito si esaurisce nel traghettare il Comune verso le nuove elezioni. Il sindaco ha proposto appello, evidenziando che il conferimento dell’incarico fosse di effettivo supporto alle decisioni di competenza del sindaco stante le oggettive difficoltà finanziarie in cui versava l’ente e le numerose richieste istruttorie avanzate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti in merito al piano finanziario presentato. La riforma della sentenza di appello Per il Collegio d’appello siciliano la condotta del sindaco non si è posta in violazione di legge. La scelta dell’esperto ha, infatti, permesso al sindaco di avere un determinante ausilio per la redazione di un nuovo piano finanziario pluriennale, nel quale gli obiettivi di risanamento sono stati tradotti in concrete misure da inserire nel bilancio annuale e in quello pluriennale. La scelta del sindaco, pertanto, è stata orientata verso un soggetto esterno dotato di elevata professionalità e di specifica esperienza, che potesse fornirgli un valido supporto nell’esercizio delle proprie funzioni d’indirizzo politico-amministrativo in materie particolarmente complesse, delicate ed in continua evoluzione, quali la contabilità, ponendosi in sinergia, e non in sostituzione, con i funzionari del Settore Bilancio e Finanze, al fine di evitare il rischio incombente della dichiarazione del dissesto finanziario. In definitiva, le attività effettivamente svolte dall’esperto non furono di tipo prettamente gestionale e burocratico né si sovrapposero indebitamente all’esercizio delle ordinarie attribuzioni di competenza dei funzionari del Settore Finanze, con la conseguenza che nessun danno erariale è da attribuire alla scelta oculata del sindaco che grazie all’esperto nominato ha potuto evitare le conseguenze negative del dissesto.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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