MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Disavanzo light per il fondo anticipazione di liquidità

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L’articolo 39-ter della legge di conversione del decreto Milleproroghe cerca di porre rimedio agli effetti della sentenza n. 4/2020 con cui la Corte costituzionale ha censurato l’articolo 2, comma 6, del decreto legge 78/2015 e dell’articolo 1, comma 814, della legge 205/2017. Norme che, lo ricordiamo, avevano dato la possibilità agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità erogate secondo il Dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti di utilizzare le risorse accantonate nel risultato di amministrazione per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità. La dichiarazione di incostituzionalità La Consulta, con la citata sentenza, ha dichiarato illegittime quelle norme, nella misura in cui hanno consentito di distrarre risorse acquisite per il pagamento dei debiti per migliorare la situazione dei bilanci, alleggerendo di fatto il peso del fondo crediti di dubbia esigibilità. Una soluzione, secondo i giudici, che contrasta con l’articolo 119 della Costituzione, nella misura in cui si permette agli enti locali di indebitarsi per spese diverse da quelle di investimento (nel caso di specie per finanziare spese coperte solo fittiziamente da entrate teoriche) spese di investimento che, ricordiamo, sono elencate nell’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003. I rimedi del Milleproroghe Con l’articolo 39-ter del decreto legge 162/2019, introdotto in sede di conversione in legge, il legislatore interviene ad evitare il default degli enti locali interessati dalla pronuncia della Corte costituzionale. Viene infatti, da un lato, sancito l’obbligo di accantonare nel risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2019 l’importo dell’anticipazione di liquidità pari alle rate non rimborsate al 31 dicembre, così da rispettare il giudicato, d’altro canto, viene data la possibilità di “ripianare” il maggiore disavanzo che si potrebbe produrre per effetto di tale nuovo accantonamento in un numero di annualità pari alla residua durata del rimborso dell’anticipazione e per un importo pari alla rata da rimborsare a carico di ciascun esercizio. In questo modo viene diluito negli anni l’obbligo di ripianare tale disavanzo, rendendo così sostenibile l’onere a carico dei bilanci. Tutto invariato per i bilanci Molti enti si chiedono cosa cambi, in concreto, per il bilancio, alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 39-ter. Sotto il profilo sostanziale nulla, nel senso che gli enti che in precedenza finanziavano la rata di rimborso dell’anticipazione con risorse dell’esercizio, in ottemperanza ai criteri stabiliti dalla Corte dei conti con delibera n. 28/2017, continueranno a finanziare tale rata nel bilancio di previsione e non subiranno alcun altro tipo di aggravio. Come è possibile tutto ciò? La risposta sta nelle regole di contabilizzazione in bilancio del Fal che il comma 3 dell’articolo 39-ter ha introdotto a partire dal 2020. Esso prevede infatti che: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 venga iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio; b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. L’applicazione dell’avanzo è consentita, in deroga ai limiti previsti dai commi 897-900 e seguenti della legge 145/2018, anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. Un caso pratico Ipotizziamo un ente che deve ancora restituire a titolo di anticipazione la somma di e. 700 alla fine del 31 dicembre 2019. La rata a carico dell’esercizio 2020 ammonta a 20 euro. Per effetto di quanto previsto dall’articolo 39-ter del Dl 162/2019, dovrà iscrivere alla voce “Utilizzo avanzo” la somma di e. 700, che finanzierà integralmente in parte spesa al titolo IV, sia per la quota da rimborsare nell’anno che per quella da rimborsare negli anni successivi (da allocare alla missione 20). Tenuto conto che l’avanzo applicato costituisce nuova copertura alla spesa per il rimborso dell’anticipazione a carico dell’esercizio, le risorse prima impiegate per tale uscita saranno ora utilizzate per il ripiano del disavanzo, di pari importo. Di fatto quindi nulla cambia per l’ente rispetto alla situazione precedente. L’esempio di calcolo Il timore ora è che anche questa soluzione, getti ombra sulla sua stessa legittimità, in quanto consente di spalmare il disavanzo su orizzonti temporali molto lunghi che vanno oltre l’arco temporale triennale del bilancio e che si espone, essa stessa, al rischio di incostituzionalità, come del resto osservato dalla RgS nella nota del 21 febbraio scorso a proposito di analoga norma contenuta nell’articolo 39-quater (quello, per intenderci, della spalmatura su 15 anni del disavanzo generato dal passaggio del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità da metodo sintetico al metodo ordinario).

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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