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Revoca dello scorrimento della graduatoria altri enti per modifica dei criteri. Il “no” del TAR

Il TAR ha sancito la tutela dell’affidamento della candidata idonea nel momento in cui, un procedimento selettivo finalizzato allo scorrimento della graduatoria di altri enti, venga revocato a causa delle modifiche dei criteri..

Il TAR della Basilicata (sentenza n.140/2020) ha sancito la tutela dell’affidamento della candidata idonea nel momento in cui, un procedimento selettivo finalizzato allo scorrimento della graduatoria di altri enti, venga revocato a causa delle modifiche dei criteri di scelta dei candidati. L’ente in presenza di un procedimento ormai attivato di scelta dei candidati idonei, ha generato specifica aspettativa del candidato alla conclusione favorevole del procedimento, con conseguente dichiarazione di illegittimità della revoca disposta. Tale decisione va letta in attuazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione sancito dall’art. 97 della carta costituzionale.

La vicenda

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata è stato chiamato a decidere sulla legittimità della revoca della procedura indetta per scorrimento della graduatoria di altro ente locale a seguito delle modifiche di un regolamento precedente, tali da incidere sulla chance di assunzione della candidata ricorrente che da tali modifiche l’ha vista relegata al secondo posto della graduatoria. In assenza delle modifiche, infatti, la ricorrente sarebbe stata prima con suo diritto ad essere assunta nel comune di indizione della procedura selettiva.

La questione nasce dal fatto che un comune, dopo aver approvato la dotazione organica, il programma triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale e il Regolamento per l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali in corso di validità, con la successiva delibera ha indetto i procedimenti finalizzati all’assunzione di personale, tra cui appunto uno psicologo che, dopo la mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d.lgs. 165 del 2001, potevano essere individuati in applicazione del predetto Regolamento.

Con successiva delibera di giunta comunale il comune ha integrato il precedente Regolamento, precisando che una serie di comuni sarebbero rientrati egualmente nella categoria di comuni prossimi all’ente comunale di riferimento in quanto facenti parte dello stesso ambito socio territoriale e ha stabilito che, in caso di più graduatorie di predetti comuni, la priorità sarebbe stata attribuita a quella cronologicamente precedente. Nonostante l’attivazione della procedura di scorrimento dell’altrui graduatoria, l’ente ha revocato la precedente delibera e ha approvato un nuovo Regolamento per l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali (qualora assente una propria graduatoria) con cui hai confermato i suddetti criteri “territoriali” e di prevalenza della graduatoria cronologicamente precedente, inoltre ha revocato la delibera con cui indiceva i procedimenti finalizzati all’assunzione del personale. L’ente locale ha addotto come motivo di revoca l’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha contestualmente sottolineato l’irretroattività del Regolamento appena approvato in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza (ex art. 97 della carta costituzionale, nonché art. 35, comma 3, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001) su cui è fondata ogni procedura di scelta della Pubblica Amministrazione.

I motivi del ricorso

La ricorrente ha impugnato la delibera soltanto nella parte in cui questa è andata a revocare la procedura selettiva indetta deducendo principalmente tre motivi di censura.

In primis la psicologa ricorrente ha opposto la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, secondo il disposto dell’art. 97 della carta costituzionale, affermando che la revoca della delibera sia stata effettuata dall’ente locale soltanto dopo aver conosciuto concretamente le graduatorie pervenute dai comuni dell’ambito socio-territoriale di riferimento e quindi solamente dopo che il comune fosse venuto a conoscenza dell’effettiva identità della persona da assumere, impedendo in tal modo l’assunzione della ricorrente, la quale avrebbe dovuto essere preferita in quanto, nel momento in cui si è verificata l’indizione del precedente procedimento era in vigore “soltanto il criterio prioritario – territoriale in base alla vicinanza geografica – di scelta delle graduatorie, stabilito dal previgente Regolamento, approvato con la Del. G.M. n. 103”.

Il secondo motivo di censura addotto dalla ricorrente è relativo alla violazione dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, in quanto nell’impugnata delibera l’ente locale convenuto non ha fatto comunicazione alla psicologa ricorrente che fosse avvenuto l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della delibera, mentre con il terzo motivo di censura la ricorrente ha evidenziato come nella stessa delibera oggetto di impugnazione il comune non ha in alcun modo fatto menzione delle specifiche ragioni di interesse pubblico per cui l’ente locale stesso fosse stato indotto a revocare il procedimento che era già stato attivato con la delibera.

Il Comune si è costituito e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Le precisazioni del Tribunale Amministrativo

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ha accolto il ricorso, ritenendolo infatti fondato con riferimento al primo motivo di impugnazione.

Il collegio ha sostenuto infatti che “per esigenze di imparzialità un procedimento selettivo, finalizzato all’assunzione di un dipendente della Pubblica Amministrazione, non può essere revocato, quando, come nella specie, è giunto nella sua fase terminale, e la persona interessata ricorrente confida in una conclusione a lei favorevole del procedimento” e ha in tal senso sottolineato come a dimostrazione di tale assunto vi sia la stessa motivazione dell’impugnata delibera che sancisce l’irretroattività del Regolamento per l’utilizzo delle graduatorie in corso di validità (in assenza di proprie graduatorie) di altri Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali. La ricorrente ha invero evidenziato che, dopo aver il comune proceduto all’indizione del primo procedimento, avesse ricevuto oltre alla graduatoria del comune di riferimento della psicologa-ricorrente, solo la graduatoria di altro comune e che, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera ratione tempore vigente, la stessa avrebbe dovuto essere assunta poiché il comune di riferimento era posto in maggiore vicinanza rispetto all’altro comune concorrente, non potendo essere applicato il criterio cronologico della graduatoria meno recente introdotto dalla successiva delibera e confermato dall’impugnata delibera. Pertanto, ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, “il Responsabile dell’Ufficio Personale del Comune nella scelta della graduatoria prevalente dovrà applicare gli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento ex del. G.M. n. 103, interpretando le suddette parole: – la scelta dell’Ente pubblico con il quale stipulare la convenzione per l’utilizzo degli idonei di graduatorie avviene sulla base dei seguenti criteri: a) la richiesta di utilizzare le graduatorie concorsuali di altri Enti del Comparto Regioni è rivolta prioritariamente ai Comuni; b) è applicabile il criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell’Ente secondo la seguente gradualità: I) Enti Locali appartenenti alla Provincia di (…); II) Enti Locali appartenenti a Province geograficamente limitrofe alla Provincia di (…); III) Enti Locali appartenenti ad altre Regioni d’Italia”.

La decisione del TAR

Per quanto sopra esposto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha accolto il ricorso e per l’effetto, ha sancito l’annullamento dell’impugnata delibera nei limiti dell’interesse della ricorrente, cioè soltanto nella parte relativa all’indizione del procedimento selettivo, finalizzato all’assunzione di uno psicologo.


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