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Alcuni provvedimenti finanziari per gli enti locali previsti nel decreto legge per l’emergenza COVID-19

Il decreto legge sulle misure di sostegno economico connesse alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, prevede specifiche misure finanziarie anche per gli enti locali. Qui di seguito alcune delle azioni previste nella bozza quasi definitiva del 15 marzo 2020.

Il decreto legge sulle misure di sostegno economico connesse alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, prevede specifiche misure finanziarie anche per gli enti locali. Qui di seguito alcune delle azioni previste nella bozza quasi definitiva del 15 marzo 2020.

Differimento termini approvazione conto consuntivo 2019

In assenza al momento di un ulteriore differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 30 aprile 2020, ma che sarà possibile far slittare ancora con semplice decreto del Ministero dell’Interno, a seguito della Conferenza Stato città, il termine per l’approvazione del conto consuntivo, fissato invece per legge alla data fissa del 30 aprile 2020, è fatto slittare, dal decreto legge, al 30 giugno 2020. Il differimento si è reso necessario in ragione delle misure eccezionali che prevedono di estendere lo smart working, favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie per decongestionare la presenza negli uffici e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei loro familiari.

Utilizzo della quota libera dell’avanzo e proventi edilizi

In deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’ avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Differimento mutui trasferiti al MEF

Il decreto prevede che il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

Fondo presso il Viminale

Il decreto prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 75 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Lavoro straordinario polizia locale

Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Potenziamento lavoro agile

Il decreto prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:  a)              limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui alla lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Acquisiti sistemi informativi per lavoro agile

Gli enti locali, unitamente a tutte le PA sono autorizzati, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli enti locali procedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.


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