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Fondo progettazione, le ultime istruzioni per chi sfrutta la proroga del Milleproroghe a fine maggio

di Patrizia Ruffini

Consigli ed errori da evitare per sfruttare la proroga al 31 maggio del termine per richiedere i contributi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza. Con un comunicato del 6 marzo, il ministero dell’Interno approfitta del tempo supplementare concesso agli enti locali dal Milleproroghe (articolo 1, comma 10-septies, Dl 162/2019) per puntualizzare alcuni aspetti utili a facilitare gli enti che ancora non hanno provveduto a inoltrare la richiesta e fornire indicazioni per coloro che invece hanno già inoltrato la domanda. Enti beneficiari Possono chiedere il contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade gli enti locali, ossia i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di comuni. La trasmissione della richiesta di contributo deve avvenire esclusivamente con modalità telematica, sulla base del certificato approvato con decreto del ministero dell’Interno 31 dicembre 2019 ed è da inoltrare entro le ore 24:00 del 15 maggio 2020, a pena di decadenza. L’ente dovrà indicare, per ciascun progetto, tutti i dati richiesti dalla certificazione; se la domannìda riguarda la messa in sicurezza di edifici pubblici, occorrerà dichiararne la proprietà o il possesso. La voce «costo complessivo della progettazione» poi deve essere riferita alla sola progettazione, per la quale si richiede il contributo. Attribuzione del contributo Il contributo sarà attribuito entro il 30 giungo 2020, tenendo conto del seguente ordine prioritario: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per quelli scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Qualora l’entità delle richieste pervenute dovesse superare l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione del contributo sarà effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto trasmesso alla Bdap- Per la rilevanza dei dati, è previsto che non saranno considerate le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche tutti i documenti contabili riferiti al rendiconto 2018. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla Bdap. Tali enti devono, comunque, dichiarare nella certificazione (con la spunta della relativa casella) l’avvenuto adempimento alla Bdap, anche se non tenuti. Gli enti locali che hanno trasmesso il certificato entro il 15 gennaio 2020 non devono riprodurre la richiesta di contributo, a meno che non siano stati riscontrati degli errori, di cui occorre comunque verificare l’eventuale esistenza. Se vi fosse necessità di rettificare il dato già trasmesso, l’ente può produrre nei termini una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata, dopo averla annullata. Infine, il ministero invita gli enti a non trasmettere la richiesta di contributo in prossimità della scadenza in modo da avere il tempo necessario per sanare eventuali errori, attività che a partire dal 16 maggio 2020 non sarà più possibile effettuare.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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