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Pareggio di bilancio, per gli enti vigono solo gli equilibri ordinari

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La nota Ifel L’ente che ricorre al debito non è tenuto a rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri previsti dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Il Comune, la Provincia o la Città metropolitana deveono invece esclusivamente conseguire un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, come stabilito dall’articolo 1, comma 821, della legge 145/2018. Questo saldo, nello specifico, considera tutte le entrate e le spese, compreso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato e del debito. Nella situazione sospesa e spaesata in cui siamo piombati per l’emergenza generata dal Covid-19, Ifel aiuta i responsabili finanziaria soffermarsi sulla circolare n. 5 del 9 marzo 2019 della Ragioneria generale dello Stato (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 marzo), particolarmente attesa dopo la deliberazione n. 20/2019 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti. I responsabili finanziari degli enti, in particolare di quelli che devono ancora approvare il bilancio di previsione 2020/22 (il cui termine è stato spostato al 30 aprile), possono far rientrare la preoccupazione sul rispetto dell’articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012 per la legittima contrazione di debito per investimenti (articolo 10, comma 3 della stessa legge n. 243 del 2012). La Ragioneria generale dello Stato fa sapere che effettua il controllo della tenuta degli equilibri prescritti dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali e sottolinea che questi equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2020-2021, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati Bdap. Sia in fase programmatoria (bilancio di previsione 2020/22) che in sede di rendiconto, il singolo ente non deve quindi rispettare gli equilibri in base all’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, anche se ricorre al debito, ma solo gli ordinari equilibri di bilancio. Gli obblighi che restano in piedi sono invece quelli di conseguire a consuntivo un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l’utilizzo degli avanzi applicabili, del fondo pluriennale vincolato e del debito. La nozione di equilibrio è stata declinata alla voce W1 del prospetto «Verifica equilibri» allegato al decreto 1° agosto 2019. Inoltre resta in capo all’ente un obbligo di “tendere” al rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui alla voce W2 del prospetto, ferma restando l’assenza di sanzioni nel caso di mancato rispetto di questo parametro. Ovviamente l’accensione di prestiti resta comunque assoggettata alle regole del vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (per esempio l’articolo 204 Tuel). In caso di futuri eventuali squilibri rispetto ai programmati saldi di finanza pubblica, la manovra di rientro si configurerebbe, diversamente dal passato, come misura finanziaria a carico del comparto territoriale di riferimento e non quale attribuzione di maggiori aggravi specificamente rivolti agli enti “inadempienti”.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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