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Equilibri di bilancio, la nota Anci Toscana sulle direttive del Ministero
Pubblichiamo la nota elaborata da Anci Toscana in merito alla Circolare n.5 “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 24.

Pubblichiamo la nota elaborata da Anci Toscana in merito alla Circolare n.5 “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 emanata dal Ministero delle Finanze, sugli obblighi dei Comuni riguardo gli equilibri di bilancio. Una circolare che suscita preoccupazione negli amministratori, costituendo di fatto un passo indietro rispetto all’ultima normativa.

Al fine di chiarire le problematiche e i dubbi sorti in seguito ad interpretazioni restrittive della Corte dei Conti (n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso la Circolare n.5 “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.

Il Mef, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), interviene evidenziando che obblighi diversi danno luogo a due tipologie di equilibri di bilancio differenti da rispettare:

Sostanzialmente la Ragioneria, aderendo all’interpretazione della Corte dei Conti, esplicita che il ricorso al debito e l’utilizzo dell’avanzo e del Fondo Pluriennale vincolato è subordinato alla stipulazione delle intese regionali (a cui si aggiungono i patti di solidarietà nazionale per le  operazioni non soddisfatte).

Si ritorna, quindi, all’impianto degli spazi regionali da richiedere o da concedere, nonché allo sfruttamento di spazi nazionali ceduti annualmente.

Nella sopracitata circolare, la Ragioneria mette in luce di aver già verificato non solo il rispetto complessivo del saldo, ma anche l’accumulazione di un avanzo del comparto comunale, attraverso una simulazione dell’applicazione degli equilibri (di cui all’art.9 L.243/2012), effettuata utilizzando i dati dei bilanci di previsione 2019-2021 sulla BDAP.

In sintesi, gli equilibri di bilancio e le relative verifiche prospettate nella circolare n.5 sono i seguenti:

–  “Saldo di singolo ente”

I comuni sono tenuti a rispettare esclusivamente il proprio saldo tra entrate e spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito ( di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 ).

– “Saldo di comparto”

Il saldo tra entrate e spese finali, in cui non si considera né l’utilizzo degli avanzi, né il Fondo pluriennale vincolato, né il debito (art. 9 L. 243/12), deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale;

 -La verifica del rispetto del “saldo di comparto” di cui sopra avviene ex ante, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

– Nel caso di mancato rispetto, ex ante, del saldo di comparto ex art. 9 L.243/2012, gli enti responsabili di tale mancato rispetto sono tenuti a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio”, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata,

– Nel caso di mancato rispetto ex post, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

A nostro avviso, tale circolare, in fase applicativa, rischia di rappresentare un passo indietro rispetto alla normativAa (adottata in seguito alle sentenze costituzionali) poichè vincola nuovamente gli enti alle intese regionali per l’utilizzo dell’indebitamento e dell’avanzo, rallentando gli investimenti sui territori.

Vale la pena ricordare che intese regionali e i patti nazionali sono risultati inefficaci, principalmente a causa dello sfasamento temporale tra “domanda” e “offerta”. Inoltre, resta da chiarire quali siano i criteri di priorità per la concreta definizione delle intese e resta da verificare il peso degli enti maggiori, regione compresa.

Debole, inoltre, appare la verifica fatta da RGS per i saldi: in primo luogo perché si basa su certificati di previsione variando rischia di non rappresentare adeguatamente il riferimento contabile triennale; in secondo luogo appare, per l’ennesima volta, una rassicurazione solo temporanea che non dirime dubbi e preoccupazioni per il futuro, specialmente in un momento difficile e particolare come questo in cui gli investimenti dovrebbero trovare la centralità che meritano.


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