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Il periodo di inconferibilità per reati contro la P.A. decorre dal momento di conoscenza della sentenza da parte dell’ente locale di appartenenza

In tema di inconferibilità dell’incarico il termine di decorrenza è unico e non può essere duplicato o allungato nel caso in cui il dipendente sia trasferito o distaccato presso altra amministrazione.

In tema di inconferibilità dell’incarico il termine di decorrenza è unico e non può essere duplicato o allungato nel caso in cui il dipendente sia trasferito o distaccato presso altra amministrazione. Per questo motivo il tribunale amministrativo del Lazio (sentenza n.2523/2020) ha annullato la deliberazione dell’Autorità anticorruzione nella parte in cui non ha tenuto conto di tale principio.

La vicenda

Il TAR del Lazio ha ricevuto ricorso da parte di un ente locale per l’annullamento di una deliberazione ANAC relativa all’accertamento di una situazione di inconferibilità di cui all’art. 3 del d.lgs. 39 del 2013, con riferimento all’incarico posizione organizzativa a dipendente di un’amministrazione locale e di tutti gli altri connessi a tale provvedimento. In seguito al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione l’ente locale ha deciso per la rotazione del personale da destinare nello specifico nelle aree di servizio a rischio corruzione, impossibilitato ad avvalersi di personale interno ha concluso una convenzione con altro comune al fine di impiegarne, a tempo parziale, un dipendente per le mansioni prima indicate. Nelle more del procedimento il Sindaco ha richiesto al RCPT di verificare che non esistessero cause di inconferibilità a carico del dipendente impiegando e in seguito a tale verifica, con l’aiuto del dipendente, si è accertato che sebbene vi fossero state due condanne ex art. 323 c.p. (abuso di ufficio) a carico dello stesso, il periodo di inconferibilità da esse derivato fosse concluso: il primo cittadino, pertanto, gli conferiva l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico.

Successivamente l’ANAC ha inviato al comune la comunicazione di avvio di un procedimento di vigilanza relativo a una possibile ipotesi di inconferibilità degli incarichi conferiti all’ingegnere Responsabile del Servizio Tecnico. Al termine dell’istruttoria l’ANAC si è espressa per l’inconferibilità dell’incarico, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, oltre che degli incarichi di presidente o componente di commissioni di gara per l’affidamento di pubblici servizi e/o di commissioni giudicatrici in procedure di selezione del personale conferiti dai comuni nel medesimo periodo, nonché della violazione dei divieti posti dall’art. 35 bis del d.lgs. 165 del 2001 in relazione a tutte le determine dirigenziali di nomina dell’ingegnere a tali cariche. Il RCPT, di conseguenza, ha comunicato le cause di inconferibilità, ha avviato il procedimento nei confronti del Sindaco e, infine, ha chiesto un parere sulla corretta applicazione dell’art. 35 bis del d.lgs. 165 del 2001.

I motivi di ricorso dell’ente locale

L’ente locale ha depositato ricorso presso il TAR del Lazio ed ha esposto, tra le altre, le censure di illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento, della delibera ANAC e del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari” poiché in violazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità (l. 190 del 2012) e del d.lgs. 39 del 2013. In particolare, ha evidenziato il ricorrente, l’art. 16 del d.lgs. già citato prevederebbe un potere di vigilanza dell’ANAC che non si estenderebbe ai singoli atti di conferimento degli incarichi, circostanza invece verificatasi con gli ordini impartiti dall’Autorità al RPCT al termine del procedimento. Il comune ha poi sostenuto che la delibera ANAC sarebbe viziata poiché adottata all’esito di un provvedimento avviato oltre il termine di 60 giorni, decorso il quale la segnalazione dovrebbe intendersi come archiviata e che l’istituto dell’inconferibilità non sarebbe applicabile in quanto le sentenze sono relative a fatti commessi prima che lo stesso fosse entrato nel sistema normativo italiano.

In ultimo ha sottolineato che l’ANAC avrebbe fissato arbitrariamente il dies a quo, basandosi sull’assunto che il decorrere dell’inconferibilità debba iniziare dal momento in cui ciascuna amministrazione sia venuta formalmente a conoscenza dell’esistenza di una sentenza di condanna, assunto censurabile in quanto la sentenza, poiché atto pubblico, sarebbe conoscibile da chiunque e, in ogni caso, il comune avrebbe dato prova ampia di tale conoscibilità: in conclusione, secondo l’ente ricorrente, l’ingegnere incaricato aveva già scontato il periodo di inconferibilità presso il comune di appartenenza e non sarebbe legittimo prolungare ad libitum tale periodo, ogni volta che il dipendente sia distaccato presso altre amministrazioni.

Con motivi aggiunti il comune ha poi impugnato il provvedimento del RPCT avente ad oggetto la verifica della situazione di inconferibilità e la dichiarazione di nullità degli atti di conferimento dell’incarico all’ingegnere, inoltre deduce l’illegittimità della deliberazione ANAC nell’interpretazione fornita dal parere richiesto nonché del parere stesso: l’ANAC, in contraddizione con la propria delibera, avrebbe asserito nel parere che ai divieti ex art. 35 bis del d.lgs. 165 del 2001 ineriscono a tutte le mansioni indicate dalla norma, comprese quelle della lettera b).

Le precisazioni del TAR

Il Tribunale si è soffermato, in primis, sulla censura sollevata dal ricorrente e relativa all’eccesso di potere, in tal senso ha fatto riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, più volte, sulle forme del potere di accertamento dell’ANAC ha specificato che “Nonostante il nomen iuris, il potere di accertamento attribuito all’ANAC dall’art. 16, comma 1, (n.d.r. Del d.lgs. 39 del 2013) ha connotazioni particolari. L’ANAC “accerta”, nel senso che valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione. Questa valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale”: è così naturale che ove ritenga violata la legge, l’ANAC accerti la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico. Pertanto il collegio amministrativo ha escluso che la stessa Autorità, con la delibera in esame, abbia ecceduto nel proprio potere.

E’ altresì da ritenersi infondata la censura per cui il ricorrente ha ritenuto illegittimo il provvedimento per violazione dei termini di comunicazione dell’avvio del procedimento, fissato in 60 giorni. Il Tar ha richiamato in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5695 del 2018 con la quale si è affermata l’impossibilità di esportare il principio della perentorietà dei termini dai procedimenti sanzionatori a quelli, come nel caso di specie, di mero accertamento: pertanto in assenza di specifica previsione (ed è questo il caso), il termine è da intendersi “come meramente sollecitatorio o ordinatorio” (Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2289).

Lo snodo cruciale del ragionamento del Tribunale amministrativo è relativo al dies a quo dal quale avrebbe dovuto decorrere il periodo di inconferibilità, su tale punctum dolens l’ANAC ha affermato, portando a sostegno suoi precedenti orientamenti, che il termine dovesse decorrere dal momento in cui ciascuna amministrazione avesse avuto piena conoscenza delle sentenze di condanna, facendo distinzione tra il Comune datore di lavoro e quello (ricorrente) verso cui il dipendente è stato distaccato, per i quali pertanto si sarebbero profilati periodi di inconferibilità non coincidenti. In tal senso ha sottolineato che il primo atto da cui possa desumersi la piena conoscibilità dell’ente fosse una nota inviata dal RPCT a un gruppo consiliare, momento da cui sarebbe decorso il termine di 18 mesi di inconferibilità previsto e ha così affermato la nullità dei provvedimenti di conferimento emanati in quel periodo poiché in violazione dell’art. 3 del d.lgs. 39 del 2013. Il Comune ha invece sostenuto che il termine sarebbe decorso dal momento della emanazione delle sentenze che, in quanto pubbliche, erano conoscibili dagli enti locali coinvolti. Il TAR ha ritenuto fondata la censura dedotta dal Comune ricorrente, individuando nella delibera dell’ANAC illogicità e contraddittorietà della motivazione, in particolar modo ha sancito che “il periodo di inconferibilità non può che essere uno soltanto e non può che farsi decorrere dal momento in cui abbia avuto conoscenza della sentenza di condanna la sola amministrazione di appartenenza del dipendente.”, il Collegio ha inoltre imputato all’ANAC di aver intenzionalmente trascurato le circostanze di fatto di cui era a conoscenza che avrebbero dovuto condurla a un provvedimento di archiviazione.

In definitiva il TAR ha argomentato che l’ANAC avrebbe dovuto considerare quale amministrazione rilevante ai fini del termine di decorrenza l’ente datore di lavoro e come dies a quo la data dell’effettiva conoscenza della sentenza da parte di tale ente, senza generare un meccanismo duplicazione e allungamento del periodo di inconferibilità poiché “un simile operato non soltanto non trova supporto normativo nella disposizione applicata ma, al contrario, ne contraddice la ratio, così integrando tutte le figure sintomatiche dell’eccesso di potere e viziando irrimediabilmente il provvedimento impugnato.”. Quindi “in accoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo e assorbiti gli ulteriori motivi, il provvedimento dell’ANAC (…) deve essere annullato nella parte in cui accerta una situazione di inconferibilità, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013, con riferimento all’incarico posizione organizzativa conferita dal Comune (…) all’ingegnere (…) fin dal primo decreto.”, da cui conseguentemente deriva l’annullamento del provvedimento con cui il RPCT si è adeguato alle statuizioni contenute nella delibera ANAC.

Non può invece ritenersi fondata la doglianza del ricorrente relativa alla preclusione di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165 del 2001, per cui l’ANAC avrebbe espresso orientamenti contrastanti nella delibera e nel parere qui esaminati: infatti secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio “leggendo, poi, il parere impugnato con i motivi aggiunti, è agevole rilevare che l’Autorità non ha fatto altro che ripetere esattamente quanto già ampiamente esplicitato nella delibera”.

La deliberazione del TAR

Per quanto sopra esposto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, li accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte sia la delibera ANAC, sia il provvedimento del RPCT di esecuzione di tale delibera.


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