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Per i giudici contabili la verifica della situazione di cassa è elemento essenziale del controllo dei giudici contabili

L’analisi della gestione di cassa rappresenta un primo sintomo della salute finanziaria di un ente locale, ma non necessariamente un suo valore positivo è indice di sana gestione finanziaria, dovendosi apprezzare altri fattori fondamentali ed esaminare la stessa su un arco temporale significativo.

L’analisi della gestione di cassa rappresenta un primo sintomo della salute finanziaria di un ente locale, ma non necessariamente un suo valore positivo è indice di sana gestione finanziaria, dovendosi apprezzare altri fattori fondamentali ed esaminare la stessa su un arco temporale significativo. Sono queste le considerazione della Corte dei conti contenute nella deliberazione n.32/2020.

L’analisi della gestione di cassa

Secondo i giudici contabili l’analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell’ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “I saldi attivi di cassa … non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria” (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all’ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L’equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”. Inoltre, l’art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un “bilancio di cassa”, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

In altri termini, la cassa riflette le risorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico correlativo ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall’Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell’art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.) .

Ricorda sempre il Collegio contabile come gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all’art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all’utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall’art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l’ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall’articolo 222 del T.U.E.L., non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Pertanto, precisa il Collegio contabile, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità  temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (C. Cost. n. 188/2014). L’utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost.


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