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Nessun obbligo del Consiglio comunale di riconoscere un debito fuori bilancio

Il caso riguarda la stipula di un contratto biennale con possibilità di rinnovo tacito dell’appalto per ugual periodo, dove la società pur avendo avuto il nulla osta del dirigente alla prosecuzione del servizio alla scadenza del contratto non veniva pagata per mancato impegno contabile.

Il caso riguarda la stipula di un contratto biennale con possibilità di rinnovo tacito dell’appalto per ugual periodo, dove la società pur avendo avuto il nulla osta del dirigente alla prosecuzione del servizio alla scadenza del contratto non veniva pagata per mancato impegno contabile. La Corte di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, non ha riconosciuto l’importo delle attività espletate dopo la conclusione del contratto in mancanza del relativo impegno contabile, statuendo però che sarebbe spettato all’ente locale l’avvio e la conclusione del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L, lett.e), ricorrendo l’ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di impegno contabile e copertura finanziaria tassativamente prevista dalla legge (art. 191 commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L.). Secondo il TAR per la Calabria (sentenza n.126/2020) le indicazioni della Corte di Appello non hanno posto un vincolo al riconoscimento ma una mera opportunità con il conseguente rigetto della domanda della società all’obbligo del riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale.

La richiesta della Società

Secondo la società l’inerzia dell’ente nel riconoscimento del debito fuori bilancio configurerebbe la violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90, degli artt. 191 e 194 del T.U.E.L., dei principi generali ex art. 97 Cost. ai quali l’azione amministrativa dovrebbe sempre conformarsi, oltre ad integrare il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Ciò imporrebbe un vero e proprio obbligo al riconoscimento del debito con la conseguente richiesta di declaratoria della illegittimità al silenzio-rifiuto serbato dal Comune all’avvio e conclusione del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L., con contestuale condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza.

La difesa dell’ente

L’ente ha contro dedotto per il rigetto del ricorso, a fronte di una domanda della società inammissibile per insussistenza dei presupposti, in quanto l’attivazione del procedimento ex art. 194 T.U.E.L. rientrerebbe nell’attività prettamente discrezionale del Consiglio comunale rispetto alla quale non sussisterebbe in capo alla P.A. un obbligo di provvedere. Inoltre, l’ente ha asserito la totale carenza dei presupposti per il riconoscimento ex post dei debiti fuori bilancio, invocando il difetto di legittimazione passiva del Comune. Le proroghe del contratto, reiteratamente concesse, non scaturirebbero, infatti, da una obbligazione validamente assunta dall’ente locale, essendo state autorizzate dal singolo dirigente che ne sarebbe personalmente responsabile e nei confronti del quale si dovrebbe agire in giudizio.

La posizione del Collegio amministrativo

Secondo il Collegio amministrativo il ricorso della società contro il silenzio rifiuto è inammissibile. Infatti, mentre vi è un vero e proprio obbligo da parte del Consiglio comunale di riconoscere le sentenze esecutive o le procedure espropriative, invece in presenza di acquisizione di beni e servizi, in violazione dell’obbligo della previo impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. La società con la domanda non mira ad ottenere copertura contabile del credito, ma mira ad avere riconosciuto il debito stesso situazione questa non contemplata nella normativa richiamata sul debiti fuori bilancio. Nel caso di specie si discute del diritto soggettivo della società ricorrente avente ad oggetto la pretesa di ottenere il pagamento di somme per la gestione in proroga del servizio isposta senza copertura di spesa dal dirigente del servizio, con la conseguenza che l’obbligo principale dell’amministrazione non si sostanzia nell’adozione di una delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio, ma in una verifica assai più complessa quale quella imposta dalla lett. e) dell’art. 194, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000 da cui è destinata a sorgere l’obbligazione pecuniaria a carico dell’ente. Nel caso di specie, manca proprio l’indefettibile presupposto dell’esistenza in capo alla Società di un valido ed efficace titolo (negoziale o giurisdizionale), fonte di obbligazioni per il Comune, con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione del silenzio-rifiuto, qualora, come nel caso che occupa, la controversia attenga a posizioni di diritto soggettivo, nella specie il pagamento di un corrispettivo, dovendo in questo caso la tutela dell’interessato essere fatta valere mediante l’apposita azione di accertamento davanti al giudice ordinario.


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