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Sul fondo anticipazioni doppia deroga nella gestione

di Patrizia Ruffini

Il risultato negativo non impedisce l’applicazione della quota accantonata
Sul Fondo anticipazione di liquidità il Milleproroghe autorizza gli enti locali a iscrivere la corrispondente quota del risultato di amministrazione fra le entrate anche per gli anni successivi al 2020. La questione interessa tutti gli enti che hanno anticipazioni di liquidità da rimborsare e, in particolare, quelli colpiti dalla sentenza 4/2020 della Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 25 del decreto legge 78/2015 e 1, comma 814, della legge 205/2017.

Per dare attuazione alla sentenza, L’articolo 39-ter del Dl 162/2019 stabilisce che in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità (Fal) nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al Dl 35/2013 (e successivi rifinanziamenti) ancora da rimborsare a fine anno 2019.

Il fondo è da iscrivere nell’annualità 2020 del preventivo 2020-2022, per l’intero importo del Fal accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, sia fra le entrata che fra le spese. Nella parte entrata è da prevedere come utilizzo del risultato di amministrazione; al Titolo IV della spesa è da contabilizzare in parte come rimborso e per la restante quota nella missione 20, programma 03, come ulteriore stanziamento relativo al fondo anticipazione di liquidità (articolo 39-ter, comma 3, lettera a).

Per iscrivere le voci nell’annualità 2021 del bilancio 2020/22, la norma specifica poi: all’annualità 2021 e fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, il fondo è iscritto, per il medesimo importo stanziato in spesa dell’anno precedente, nell’entrata del bilancio (comma 3, lettera b). In spesa va poi previsto il rimborso e il fondo per la restante quota. La norma permette dunque agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione, per la quota corrispondente al Fal, anche per gli anni successivi al 2020, in deroga al principio secondo cui il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per la voce «Utilizzo risultato di amministrazione» è previsto il rigo «Anticipazioni di liquidità» valorizzabile anche per gli anni successivi al primo. Viene dunque estesa agli enti locali la regola adottata dalle regioni dal 2015.

Per evitare blocchi agli enti in disavanzo, la norma stabilisce anche la deroga al comma 897 della legge 145/2019, per cui queste amministrazioni possono applicare al bilancio di previsione la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità anche gli enti con risultato di amministrazione negativo.

Infine, l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, causato dall’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dal 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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