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Enti in crisi finanziaria. La Commissione per la stabilità finanziaria giudica anche sulla legittimità dei provvedimenti

La Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero dell’Interno giudica sulla coerenza delle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli enti in crisi finanziaria.

La Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero dell’Interno giudica sulla coerenza delle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli enti in crisi finanziaria. Infatti, gli enti dissestati, strutturalmente deficitari e in piano di riequilibrio finanziario sono sottoposti ai controlli sulla dotazione organica e sulla coerenza delle assunzioni. La questione posta all’attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sentenza n.2669/2020) concerne il ricorso di un candidato inserito nella graduatoria di selezione interna dove l’ente ha disposto lo scorrimento e la Commissione ne ha negato la possibilità senza fornire autorizzazione a procedere.

Il caso

Un Comune in dissesto ha visto approvato il provvedimento di rideterminazione della propria dotazione organica dalla Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali e, successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale, ha approvato il fabbisogno del personale prevedendo tra l’altro l’assunzione di n.3 istruttori amministrativi di cui due da prelevare mediante scorrimento della graduatoria di un precedente concorso e uno mediante mobilità volontaria, e l’assunzione di un istruttore direttivo mediante scorrimento della graduatoria di un precedente concorso interno. Il piano delle assunzioni, dopo aver ricevuto parere positivo dei dirigenti interni e da parte del Collegio dei revisori dei conti, veniva inoltrato alla Commissione per la relativa approvazione. La Commissione, tuttavia, dopo le diverse interazioni avvenute con il Comune, non procedeva ad autorizzare l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo catg D1 mediante l’utilizzo di graduatoria del concorso interno per soli esami perché “posta in violazione delle norme che regolano la materia, nonché delle varie risoluzioni della Corte dei Conti intervenute”.

Il ricorso della dipendente estromessa

A fronte del diniego all’assunzione, la candidata posizionata nella graduatoria ha proposto ricorso davanti al TAR contro il Ministero dell’Interno e della Commissione di stabilità in quanto, a suo dire, la Commissione non avrebbe specificato le ragioni e indicato le norme violate, né le risoluzioni della Corte di Conti richiamate genericamente. Si tratterebbe, inoltre, sempre a dire della ricorrente, di un provvedimento illogico e contraddittorio in quanto la Commissione, pur rilevando la compatibilità della spesa prevista dalla determinazione comunale con i vincoli del patto di stabilità interno, nonché la copertura della stessa attraverso la diminuzione della spesa storica di personale precedente e la progressiva sua riduzione nel triennio di riferimento, non sarebbe logica la conclusione di non approvazione della delibera nella sola parte di previsione della assunzione della ricorrente, approvando invece le ulteriori assunzioni previste dal Comune, in assenza di motivazione approfondita delle ragioni del predetto diniego. Infine, nei motivi del ricorso, sarebbe demandato dalla legge alla Commissione solo il controllo esclusivo in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria tra le nuove assunzioni previste e le risorse disponibili. Nel caso di specie, invece, la Commissione si sarebbe inserita in un percorso di legittimità del provvedimento, al di fuori della compatibilità della spesa unica soggetta al suo controllo, non tenendo conto che l’unica differenza tra la posizione della ricorrente, rispetto le altre assunzioni programmate dal Comune, sarebbe il metodo di avviamento al lavoro previste per queste ultime scorrimenti di graduatorie di precedenti concorsi esterni, invece per la ricorrente previsione di scorrimento di graduatoria di precedente selezione interna.

La decisione del Collegio amministrativo

Ricorda il Collegio amministrativo di primo grado come, nel caso di specie, si sia in presenza di un ente che ha dichiarato il dissesto finanziario, con conseguente sottoposizione ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, ai sensi dell’art. 243, comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Ai sensi del precedente comma 1 del citato art. 243 la Commissione esercita tale controllo centrale “prioritariamente” sulla compatibilità finanziaria delle dotazioni e assunzioni di organico, ma non è escluso da parte della Commissione un controllo vertente sulla conformità normativa dei provvedimenti di tali enti, mentre l’ente è obbligato, prima dell’assunzione, ad ottenere il parere vincolante della Commissione. La norma, infatti, evidenza che la Commissione esercita tale controllo prioritario sulla compatibilità finanziaria delle dotazioni e assunzioni di organico, ma non limitato a tale aspetto finanziario, senza poter escludere quindi un controllo della stessa vertente sulla conformità delle chieste assunzioni alla normativa e alla regolamentazione degli enti locali sottoposti al controllo.

Precisato gli ambiti di applicazione della Commissione, il Comune acquisito il parere della Commissione, è vincolato a tali determinazioni e non ha margini di valutazione e di apprezzamento discrezionale riguardo all’attività svolta dalla Commissione.

Nel merito la decisione appare logica e coerente con la normativa applicabile in materia – d.lgs. n. 150 del 2009, in vigore – che prevede che le progressioni di carriera avvengano attraverso l’esperimento di concorsi pubblici. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno (art. 24). Nel caso di specie, pertanto, non è contestato lo scorrimento della graduatoria, costituente modalità di reclutamento del personale delle p.a., ed espressione comunque di un potere discrezionale della stessa, che entrando nel merito dell’azione amministrativa si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, nella specie non ravvisabili, quanto invece risulta illegittima la previsione della assunzione di figura professionale, scelta adottata dall’Amministrazione comunale mediante l’utilizzo di graduatoria di selezione interna per soli esami, con conseguente progressione verticale di carriera, non ammessa dalla legge come sopra richiamata, non trattandosi di scorrimento di graduatoria di un “pubblico” concorso.


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