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Turn over salvo nei mini-enti

Fonte: Il Sole 24 Ore

La Corte dei conti cambia rotta sulle assunzioni nei piccoli enti. E lo fa con la ripubblicazione della deliberazione delle Sezioni riunite 11/2012: che aveva creato scompiglio perché, di fatto, aveva bloccato il turn over imponendo il rispetto del tetto del 40% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente anche agli enti non soggetti al patto di stabilità.

L’affondo delle Sezioni riunite

 

I magistrati contabili, nel parere 11/2012, hanno affrontato alcune questioni inerenti l’applicazione dei limiti al lavoro flessibile, fissati dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010.
Analizzando la normativa applicabile agli enti locali, la Corte si è soffermata sulla modifica fatta all’articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/2008 dall’articolo 14, comma 9, del decreto legge 78/2010. In pratica, secondo i giudici, quest’ultimo «ha introdotto per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20 (oggi 40) per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».
Dopo poche righe, nella stessa deliberazione, si legge che «è stato chiarito che la restrizione alle assunzioni di personale valida per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, che ne rendono possibile l’effettuazione nel limite del 20 (oggi 40) per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, riguarda esclusivamente i rapporti a tempo indeterminato, e non si estende alle assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale».
Si è trattato di una presa di posizione diversa rispetto al passato per la Corte dei conti, che fino a quel momento aveva sempre ritenuto applicabile agli enti non soggetti al patto di stabilità l’articolo unico, comma 562, della legge 296/2006, che prevede il contenimento della spesa di personale rispetto all’ammontare del 2008 (in origine il riferimento era il 2004) e la sostituzione integrale delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

L’intervento lombardo

Il parere delle Sezioni riunite ha scatenato grande clamore visti gli enormi problemi organizzativi creati agli enti. È quindi intervenuta la Corte dei conti della Lombardia che, con la deliberazione 242/2012/PAR, da un lato ha ammesso che nella deliberazione 11/2012 era presente l’affermazione incriminata, ma dall’altro ha ritenuto questa affermazione un inciso di nessun valore, in quanto fuori dal contesto della problematica affrontata. Vale a dire, il parere riguarda il lavoro flessibile, mentre l’affermazione “impropria” ha per oggetto le assunzioni a tempo indeterminato.

La ripubblicazione

La conferma di questa impostazione è arrivata dalla pubblicazione della nuova edizione della deliberazione 11/2012. Nel nuovo testo è stato eliminato qualsiasi collegamento fra l’articolo 14, comma 9, del decreto legge 78/2010 e gli enti non soggetti al patto di stabilità.
Così, si legge nella versione attuale, pubblicata sul sito internet della Corte dei conti, che «l’articolo 14, comma 9, dello stesso decreto legge 78/2010 ha introdotto per tutti gli enti, sottoposti al patto, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20 (oggi 40) per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». Di conseguenza, la norma si applica solo alle amministrazioni soggette al patto.
Per evitare ulteriori incertezze, viene, invece, evidenziato che «resta fermo, inoltre, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità l’obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004 (oggi 2008)».
In conclusione, viene data conferma dell’applicazione dell’articolo unico, comma 562, della legge 296/2006 in tema di assunzioni per gli enti non soggetti al patto di stabilità, così come affermato dagli stessi magistrati contabili, a Sezioni riunite, con le delibere 3 e 4 del 2011.


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