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Debito fuori bilancio per somma urgenza. La spesa a carico dell’ente e quella a carico del funzionario inadempiente

Interessante parere della Corte dei conti in merito alla ripartizione della spesa in presenza di un debito fuori bilancio per interventi di somma urgenza.

Interessante parere della Corte dei conti in merito alla ripartizione della spesa in presenza di un debito fuori bilancio per interventi di somma urgenza. I giudici contabili lucani (deliberazione n.5/2020) hanno precisato che in presenza di una violazione dei termini previsti dal legislatore resta pur sempre l’obbligo, da parte del Consiglio comunale, di ricondurre la spesa alla effettiva utilità ricevuta dal fornitore che abbia eseguito i lavori di somma urgenza, accertandone la piena ragione del credito in presenza della regolazione prevista dal Testo unico degli enti locali, ovvero la accertata utilità dei lavori eseguiti, ossia al netto dell’utile di impresa, mentre l’utile di impresa non corrisposto resta a carico del funzionario inadempiente. Mentre, nessuna decurtazione potrà avvenire se vi sia stato il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Il quesito

Il Sindaco di un Comune ha precisato che, a seguito delle spese sostenute per somma urgenza, il responsabile dell’area finanziaria non aveva provveduto a predisporre tempestivamente la proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, ex artt. 191, co.3 e 194, co.1 lett. e) del D.lgs. 267/2000, provvedendo ad estinguere i relativi debiti con propria determina. E’ stato, quindi, richiesto al Collegio contabile se, nonostante il pagamento avvenuto ed estinta l’obbligazione, fosse o meno ancora necessario portare il debito fuori bilancio estinto in Consiglio comunale.

Le disposizioni legislative

Ricorda il Collegio contabile come, nel caso di specie (interventi di somma urgenza), le recenti disposizioni del codice dei contratti prevedono all’art.163 che “Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni”. Le modifiche operate dalla legge di bilancio 2019 hanno stabilito che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare” precisando successivamente che in presenza della violazione dei termini l’acquisizione di beni e servizi “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.

Le conseguenze in caso di violazione dei termini

Evidenzia il Collegio contabile come, in caso di violazione dei termini, sia dei venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, sia entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell’organo esecutivo (e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine), si rientri nei limiti dell’art. 2041 cod. civ., senza possibilità di riconoscere l’utile d’impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti. In questo caso l’esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità, che giustifica l’affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l’affidatario prima che venga assunto l’impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell’alveo del bilancio. In altri termini, in caso di violazione dei ristretti termini previsti dal legislatore, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre, per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento pieno al fornitore, in disparte i profili di responsabilità emergenti in tale accadimento.

Nel caso in cui, invece, l’intero procedimento si sia mantenuta entro l’alveo temporale segnato dalla legge non v’è ragione che giustifichi la decurtazione dell’utile d’impresa.


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