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Risposta quesito ARCONET su indicatori di pagamento

Si chiede se, considerato l’incompleto allineamento delle informazioni della piattaforma PCC rispetto alle registrazioni locali, gli enti locali possono procedere, nel corso del 2020, a elaborare gli indicatori riferiti all’esercizio 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente.

Domanda

L’articolo 1 , comma 79, della legge n.160/2019 consente agli enti locali che nell’esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n.145/2018, la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente del 95% e del 100%. Gli indicatori in questione sono l’indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale di pagamenti. D’altra parte, la stessa legge di bilancio 2020, con il comma 854, stabilisce la proroga al 2021 dell’intera disciplina del fondo di garanzia di debiti commerciali (FGDC). Quest’ultima fa riferimento agli stessi indicatori per la sussistenza dell’obbligo di accantonamento. Tale proroga consentirà di completare le attività di allineamento delle informazioni registrate nella PCC in modo tale che, a decorrere dal 2021, gli indicatori riferiti all’esercizio precedente saranno elaborati a partire dai dati della PCC. Si chiede se, alla luce delle sopra menzionate modifiche normative e dell’incompleto allineamento delle informazioni della piattaforma PCC rispetto alle registrazioni locali, gli enti locali possono procedere, nel corso del 2020, a elaborare gli indicatori riferiti all’esercizio 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente.

Risposta

Con riferimento al quesito posto si richiama brevemente la normativa di riferimento:

Al riguardo, poiché il comma 861 del richiamato art. 1 della  legge n. 145 del 2018, contiene un esplicito riferimento, per quanto concerne gli indicatori, al comma 859  che decorre  solo dall’anno 2021 ( “ gli indicatori di cui ai commi 859…”) , si ritiene che,  nelle more dell’applicazione della disciplina riguardante l’applicazione delle misure di garanzia  a decorrere dal 2021, limitatamente all’esercizio 2019  l’elaborazione degli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018 possa essere effettuata sulla base delle registrazioni contabili dell’ente.   Una differente interpretazione della predetta normativa limiterebbe significativamente, di fatto, l’articolo 1, comma 79, della legge n. 160/2019.


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