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Il durf ex art. 4, del dl 124/19: a chi spetta sospendere i pagamenti alle imprese inadempienti? Bozza di lettera del responsabile del servizio finanziario agli altri responsabili dei servizi

Il decreto fiscale, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede una nuova tipologia di controllo sugli appalti e sub appalti a valere dal 1/1/2020, finalizzata al contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.

L’art. 4 del decreto fiscale DL 124 del 26/10/19, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede una nuova tipologia di controllo sugli appalti e sub appalti a valere dal 1/1/2020, finalizzata al contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.

I nuovi controlli riguardano anche gli enti locali e scattano per gli appalti e sub appalti di importo superiore a € 200.000,00.

In tal caso, gli enti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento all’Erario (mod. F24) relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Materialmente il primo controllo scatta dal versamento all’Erario delle trattenute sulle retribuzioni di gennaio 2020, che le imprese devono effettuare entro il 17/2/20.

Non vi sono al momento attuale circolari o regole applicative su come svolgere il succitato controllo che sembra, peraltro, particolarmente complesso per vari motivi:

– non é chiara l’esatta configurazione delle modalità di controllo e dei dati disponibili per effettuare il controllo stesso; ad esempio, come fa l’ente a verificare la manodopera effettivamente impiegata nell’esecuzione dell’opera o del servizio?

– sono vaghi i profili di responsabilità in capo agli Enti controllanti;

– all’interno della struttura degli enti non è definita la figura del responsabile (se tecnico, tecnico-amministrativo, o contabile).

Quello che preoccupa, in fase di prima applicazione, è comunque l’obbligo preciso (e questa volta chiaro) di sospendere i pagamenti in caso di inadempimento da parte delle imprese.

Il comma 3, dell’art. 4 del DL 124/19 recita testualmente:

“il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente”.

In tali condizioni sembra assai facile presagire un quadro normativo molto complesso e di difficile applicazione.

L’unica nota positiva (in riferimento a chi deve attuare le norme suindicate) riguarda l’agevolazione o semplificazione prevista dal comma 5, dell’art. 4, del DL 124/19, ovvero che i suddetti controlli non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino all’Ente-committente una apposita certificazione.

Tale certificazione (DURF) é rilasciata dall’Agenzia delle Entrare alle imprese che la richiedono ed ha validità di quattro mesi dal rilascio.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54730/2020, ha approvato il modello di certificazione, che, almeno per ora, sarà su formato cartaceo e non digitale.

Certamente, la prevista certificazione dell’Agenzia delle Entrare risolve molti dubbi applicativi. Ma ne resta ancora uno: quando va acquisita?

A questo punto occorre chiarire le interconnessioni con la normativa contabile ed in particolare con l’art. 184 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che tratta delle liquidazioni di spesa, cioè del provvedimento necessario e propedeutico al pagamento delle spese di un ente locale.

Orbene, il comma 2, dell’art. 184 del Tuel prevede due condizioni:

1) “la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa” (ovvero la determinazione del responsabile del servizio redatta secondo le indicazioni contenute nel bilancio di previsione e nel piano esecutivo di gestione);

2) la liquidazione “è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore”.

Nel caso specifico è evidente che tra gli elementi atti ad individuare correttamente il diritto del creditore dell’ente si annovera anche la certificazione dell’Agenzia delle Entrate prevista dal comma 5, dell’4 del DL 124/19, che l’impresa è tenuta a consegnare all’Ente per ottenere i pagamenti delle proprie prestazioni.

In tal senso vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118: “La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell’ordinazione della spesa. …. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l’obbligazione è esigibile.”. Ciò significa che è il provvedimento di liquidazione di spesa che indica il momento dell’esigibilità dell’obbligazione, da cui deriva il diritto del creditore a riscuotere la somma relativa. A sua volta, il momento dell’esigibilità dell’obbligazione non può non tener conto dei controlli e delle condizioni di sospensione in caso di inadempienza dell’impresa appaltatrice alle norme contenute nell’art. 4 del DL 124/19.

Ad ulteriore conferma si pone la fase amministrativa immediatamente successiva, ben riassunta dal successivo comma 3, dell’art. 184 del Tuel: “L’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti” (emissione del mandato di pagamento).

Ciò premesso, al fine di agevolare l’applicazione dei nuovi controlli di cui all’art. 4 del DL 124/19, distinguendo le competenze all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, si propone qui di seguito una circolare interna del Responsabile del servizio finanziario ex art. 153 del Tuel.

BOZZA LETTERA

Ai Responsabili dei servizi

Oggetto: nuovi controlli su appalti e subappalti ex art. 4 del DL 124/2019 e liquidazioni di spesa.

L’art. 4 del decreto fiscale DL 124 del 26/10/19, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede una nuova tipologia di controllo sugli appalti e sub appalti dal 1/1/2020, finalizzata al contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.

Per gli appalti e sub appalti di importo superiore a € 200.000,00 gli enti locali sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento all’Erario (mod. F24) relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Materialmente il primo controllo scatta dal versamento delle trattenute sulle retribuzioni di gennaio 2020, da effettuare a cura delle imprese entro il 17/2/20.

Non vi sono al momento attuale circolari o regole applicative su come svolgere il succitato controllo (che sembra peraltro particolarmente complesso), ma vi è l’obbligo preciso di sospendere i pagamenti in caso di inadempimento da parte delle imprese.

Il comma 3, dell’art. 4 del DL 124/19 recita testualmente “il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente”.

Il successivo comma 5, dell’art. 4, prevede una agevolazione, ovvero che i suddetti controlli non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino all’Ente una apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrare alle imprese stesse.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54730/2020, ha approvato il modello di certificazione, con validità di quattro mesi dal rilascio.

In conseguenza di quanto evidenziato, si raccomanda che le liquidazioni di spesa inviate in Ragioneria per pagamenti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 4 del DL 124 del 26/10/19, siano complete della suddetta certificazione, altrimenti non sarà possibile procedere ai relativi pagamenti per difetto di un elemento essenziale della liquidazione stessa, ai sensi dell’art. 184, commi 2 e 3, del Tuel.

Data……..

Il Responsabile del servizio finanziario

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