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Calcolo del Fondo crediti nella tariffa TARI. L’Ifel suggerisce due ipotesi alternative

La fondazione dell’ANCI (IFEL) con una ulteriore nota operativa cerca di guidare i comuni nel tortuoso percorso per giungere ad approvare in via definitiva il piano finanziario non oltre il 30 aprile 2020.

Desta particolare apprensione la redazione del piano finanziario secondo le nuove coordiante definite dall’ARERA con la deliberazione n.443/2019 che ha spiazzato molti enti locali circa le procedure da fare e le molteplici novità rispetto a quanto fatto fino ad oggi. In attesa che i fornitori forniscano i dati “grezzi” richiesti la fondazione dell’ANCI (IFEL) con una ulteriore nota operativa cerca di guidare i comuni nel tortuoso percorso per giungere ad approvare in via definitiva il piano finanziario non oltre il 30 aprile 2020, data oltre la quale, in mancanza dell’approvazione da parte del Consiglio comunale, l’ente dovrà procedere all’applicazione della tariffa dell’anno precedente, con possibili rischi di sottostima o sovrastima degli importi da addebitare all’utenza. Tra le varie incognite che dovranno essere risolte vie è anche quella del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel limite massimo dell’80% seguendo i principi di calcolo previsti dalla contabilità armonizzata.

Le precisazioni dell’IFEL

In merito alla copertura della parte riferita ai crediti di dubbia esigibilità, l’IFEL ricorda come l’Autorità abbia accolto le richieste avanzate dall’Anci/Ifel nella fase di consultazione. In particolare, è stata riconosciuta la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non riscossi, che per i Comuni a Tari tributo non potrà eccedere l’80 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) riferito ai crediti Tari. A differenza della TARI tributo il calcolo resterà identico per le amministrazioni che gestiscono la TARI a corrispettivo, dovendo accantonare un importo non diverso da quanto stabilito dalla normativa fiscale (dallo 0,5% annuo fino al massimo del 5% dei crediti). La questione sul metodo di calcolo del FCDE riguarda, quindi, solo la TARI tributo. Secondo l’IFEL il calcolo potrebbe essere effettuato seguendo uno dei due metodi alternativi:

La questione dei crediti inesigibili

L’IFEL indica anche la diversa contabilizzazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia quei crediti per i quali è stata già accertata l’impossibilità di riscossione, ad esempio perché l’atto di accertamento tributario è stato annullato, o sono state esperite senza successo le procedure cautelari ed esecutive, o il soggetto passivo è fallito, o non vi sono eredi del soggetto deceduto. Ma nulla dice di più in merito. Qui si pongono due questioni, la prima riguarda i crediti inesigibili contabilizzati dagli enti locali a seguito di discarica ai ruoli dei crediti non più recuperabili che non possono che riferirsi a quelli avuti nell’anno 2018 purché non inseriti nella tariffa TARI già addebitata all’utenza nell’anno 2019, mentre per i crediti divenuti inesigibili nell’anno 2019 che avrebbero dovuti essere inseriti nell’anno 2020, il cambio di rilevazione del nuovo piano finanziario dovrà necessariamente rinviare l’inserimento nel piano finanziario dell’anno 2021 che dovrà comprendere le quote inesigibili dell’anno n-2 ossia proprio dell’anno 2019. La secondo questione riguarda lo stralcio dei crediti fino a 1.000 euro da parte degli enti locali avvenuta sulla base della legge di bilancio 2019, trattandosi di inesigibilità disposta per legge. In quest’ultimo caso il costo non potrà che rilevare nel piano finanziario 2021.

Scarica la nota Ifel relativa alla deliberazione ARERA n. 443/2019


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