MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Con il rinvio dei preventivi ingorgo di scadenze al 30 aprile

di Patrizia Ruffini

Il decreto in Gazzetta Ennesimo ingorgo di scadenze al 30 aprile per responsabili finanziari, revisori e consiglieri. Dopo il rinvio approvato con il decreto del ministero dell’Interno 28 febbraio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dello stesso giorno), il bilancio di previsione 2020/22 si aggiunge all’agenda di fine aprile, incredibilmente fitta di adempimenti. Il 30 aprile scadono infatti sia il bilancio di previsione 2020/22 sia il rendiconto della gestione 2019. Va poi effettuata la richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti e presentata la dichiarazione annuale Iva relativa all’imposta dovuta per il 2019. Sempre entro il 30 aprile 2020, dovranno essere approvate le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, anche da parte degli enti che hanno già deliberato il bilancio di previsione, avvalendosi dell’apposita deroga al 30 aprile per l’approvazione delle tariffe. Dopo il primo rinvio al 31 marzo 2020, deciso con il decreto del Viminale 13 dicembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020. Con il medesimo decreto è stata altresì disposta la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio 2020. Una conseguenza di questo rinvio è la posticipazione del termine per inviare i bilanci di previsione e gli allegati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, che per tutti gli enti ora è spostata al 30 maggio (30 giorni dal termine di legge per l’approvazione del documenti), venendo ad avere la stessa scadenza dell’invio dei dati del rendiconto 2019. Con riferimento al rendiconto, occorre anche tener presente che la sua redazione richiede la preliminare approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e la collegata variazione di bilancio per la reimputazione, agli esercizi 2020 e successivi, delle obbligazioni giuridiche perfezionate ma non ancora esigibili. Inoltre occorre ricordare che l’articolo 227, secondo comma, del Tuel stabilisce un termine di venti giorni, non comprimibile dal regolamento di contabilità, per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta di rendiconto. A questo va aggiunto l’ulteriore termine di venti giorni, anch’esso non comprimibile, per la firma della relazione dell’organo di revisione. Invece, per il bilancio di previsione, possono essere disciplinati termini di durata inferiore nel regolamento di contabilità. Sempre entro il termine perentorio del 30 aprile, Comuni, Città metropolitane e Province, interessati a ricorrere all’anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti, dovranno effettuare la richiesta a Cassa depositi e prestiti (circolare n. 1299/2020). Al riguardo, la piattaforma crediti commercialiha già reso disponibile la funzionalità che consente la compilazione della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, contenente i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Restando in tema di pagamenti, gli enti sono poi tenuti a pubblicare l’indicatore di tempestività dei pagamenti (articolo 9 del Dpcm 22 settembre 2014) con cadenza trimestrale (quindi entro il 30 aprile in riferimento al primo trimestre 2020). Infine, entro il 30 aprile viene a scadere, in alcune sezioni regionali, l’obbligo di inviare alla locale Corte dei conti i dati relativi al questionario del Bilancio di previsione 2019. L’impegno grava sui professionisti in carica, anche se non erano revisori al momento di approvazione dei documenti oggetto di controllo.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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