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Lavoro, la riforma Fornero in Gazzetta Ufficiale. Le regole sui licenziamenti subito in vigore

Fonte: Il Sole 24 Ore

I diversi istituti contrattuali e processuali interessati dalla riforma del lavoro cambieranno volto in momenti diversi, che spesso non coincideranno con i tradizionali quindici giorni successivi alla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». La previsione di decorrenze differenti per alcune delle novità è probabilmente dettata dalla volontà del legislatore di dare al mercato del lavoro il tempo necessario ad adeguarsi ai cambiamenti proposti. Questo problema, in effetti, può presentarsi per quelle norme che avranno un impatto molto forte su prassi gestionali consolidate (per esempio le regole sul lavoro a progetto) o, comunque, per quelle regole che presentano dei profili di rilevante complessità.

Rientra in questa ultima categoria, ad esempio, la riforma dei termini di impugnazione del contratto a tempo determinato. In relazione a questo istituto, la nuova legge prevede l’allungamento del termine per impugnare il rapporto: il limite, introdotto dalla legge 183/2010, passa da 60 a 120 giorni per le impugnazioni stragiudiziali e si riduce da 270 a 180 giorni per la proposizione della causa. Queste nuove scadenze saranno applicabili solo per i rapporti a termine che andranno a scadenza dal 1° gennaio del 2013: prima di allora resteranno validi i termini di impugnazione oggi vigenti nel collegato lavoro. Diverso è il destino della riforma che, in misura analoga a quanto appena descritto, ha interessato i termini di impugnazione dei licenziamenti: per questa ipotesi, la legge non concede dilazioni, ma prevede l’immediata entrata in vigore delle nuove decorrenze di 120 e 180 giorni.

Partenza differita, invece, per le norme che sanciscono l’abrogazione del contratto di inserimento. Secondo la legge, sino al 31 dicembre del 2012 le imprese potranno assumere ancora sulla base delle regole previgente contenute nella riforma Biagi. Solo dopo tale scadenza, i contratti di inserimento non potranno più essere stipulati e mantenuti in vita. Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, più che di entrata in vigore differita si può parlare di regime transitorio rispetto alla norma che subordina la possibilità di assumere nuovi apprendisti al mantenimento in servizio di almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti in precedenza con tale contratto. La nuova regola è immediatamente applicabile, ma la soglia del 50 per cento dovrà essere rispettata solo dopo che saranno passati 36 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma. Sino al compimento di tale periodo, dovrà essere rispettata una soglia più bassa pari al 30 per cento. Questa misura dovrebbe consentire alle imprese di adattarsi in maniera graduale al nuovo e impegnativo meccanismo.

Per quanto concerne il nuovo limite quantitativo che deve essere rispettato nella proporzione tra apprendisti e lavoratori qualificati (3 apprendisti per ogni 2 dipendenti qualificati, mentre in precedenza il rapporto consentito era si 1 ad 1) e per la norma che introduce il divieto di usare apprendisti nell’ambito della somministrazione a tempo determinato, viene fissata come data di entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Prima di questa scadenza, l’attuale versione del Testo unico apprendistato continuerà ad applicarsi. Da notare che anche dopo la scadenza sarà possibile assumere apprendisti per compiere missioni di somministrazione a tempo indeterminato, in quanto tale tipologia non è interessata da alcun divieto.

Anche le partite Iva (o meglio, le norme che ne rendono più difficile l’utilizzo irregolare) sono interessati da un’entrata in vigore differita. Per i contratti in corso, la nuova normativa si applica dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma; solo per i nuovi contratti (così come previsto anche per il lavoro a progetto) il cambio di disciplina è immediato.

Subito applicabile il nuovo rito accelerato per le cause che hanno a oggetto i licenziamenti, appena ci sarà la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Infine, resta da capire se la riforma dell’articolo 18 interessa solo i licenziamenti comminati dopo la sua entrata in vigore, o se invece si applica anche a quelli già comminati e alle controversie pendenti. A tale riguardo la legge non dice nulla, quando, invece, sarebbe stato utile un chiarimento interpretativo, per evitare controversie. É da ritenere che le nuove regole hanno carattere sostanziale e, in quanto tali, dovrebbero applicarsi solo ai licenziamenti non ancora irrogati. Ma forse è ancora presto per avere certezze su questo aspetto.


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