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Alcune novità per gli uffici finanziari dal “Milleproroghe”

La legge di conversione del “Milleproroghe” contenente alcune norme di interesse degli uffici finanziari, qui di seguito ne sono esaminati alcuni di questi.

La legge di conversione del “Milleproroghe” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 29/02/2020 (legge 28 febbraio 2020 n.8), contenente alcune norme di interesse degli uffici finanziari, qui di seguito ne sono esaminati alcuni di questi.

Disciplina Fondo anticipazione liquidità

Il legislatore è intervenuto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza n.4/2020), delle disposizioni legislative che hanno permesso, agli enti locali, di poter trasferire l’avanzo generato dalla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti dal d.l. 35/2013 e successivi ulteriori interventi, al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, l’art. 2, comma 6, del decreto-legge n.78 del 2015 di utilizzare «la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione». Inoltre, a fronte delle necessarie variazioni agli allegati obbligatori previsti dal d.lgs. 118/2011, l’art.1 comma 814, della legge n. 205 del 2017 ha fornito una interpretazione autentica precisando che la disposizioni di cui all’art.2, comma 6m, del d.l. 78/2015 «si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità […] di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti»: a) «sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui»; b) nonché sul ripiano del disavanzo tecnico eventualmente risultante dalla differenza positiva, a seguito del riaccertamento straordinario (approvato a decorrere dal 20 maggio 2015), fra i residui passivi reimputati ad un esercizio e la somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

Al fine di evitare che lo scorporo del FAL possa generare una situazione di non sostenibilità dei conti dell’ente, è stata prevista una gradualità del ripiano del disavanzo generato dall’iscrizione della parte residua del fondo anticipazione di liquidità, per gli enti che avessero proceduto ad incorporarlo nel FCDE. Tale gradualità consiste nell’obbligo di operare il ripiano con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio di riferimento. Per il bilancio 2020 fra le poste di entrata dell’esercizio 2020 sia iscritto un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 come utilizzo del risultato di amministrazione, avendo cura di iscrivere il medesimo importo come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. Successivamente a partire dall’anno 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, è applicato il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente e in spesa è stanziato lo stesso fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Questa contabilizzazione, in considerazione della sua neutralità finanziaria, è applicata anche dagli enti in disavanzo di amministrazione.

Si ricorda come con decreto del MEF del 1 agosto 2019, a seguito delle indicazioni formulate dalla Commissione ARCONET, ha previsto una modifica al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2, precisando che “Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l’anno (a rimborso pluriennale), l’evidenza contabile della natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata”. In merito alla contabilizzazione di queste risorse è stato precisato un meccanismo identico previsto dal legislatore nel “milleproroghe” riguardante le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’esercizio. La contabilizzazione deve, infatti, avvenire nel modo seguente:

  1. a) le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;
  2. b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
  3. c) a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione;
  4. d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Disavanzo enti locali

Il disavanzo generato dal passaggio del metodo di contabilizzazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità che dal conto consuntivo 2019 prevede che il calcolo sia effettuato con il metodo ordinario, rispetto a quello semplificato utilizzato nel periodo 2015-2018, potrà essere ripartito fino a 15 anni. In questo caso gli enti dovranno procedere a calcolare le seguente differenza degli importi:

Il ripiano del suddetto disavanzo, così determinato, è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall’esercizio 2021, in quote annuali costanti, ossia senza calcolare l’anno 2020. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell’ente locale, con il parere dell’Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall’approvazione del Rendiconto 2019. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

La norma stabilisce anche come sia possibile riassorbire il maggior disavanzo, con possibilità di utilizzare al tal fine le economie di spesa; tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione; i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale. Si ricorda come in riferimento ai proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, si richiede l’accertamento nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (almeno la sottoscrizione del contratto preliminare), e che nelle more del suddetto accertamento, il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Si precisa come il Ministero dell’Economia, nelle osservazioni contenute per questo articolo inserito in un emendamento alla legge di conversione, abbia precisato che “la disposizione autorizza il ripiano del disavanzo 2019 in 15 esercizi a partire dall’anno 2021, in contrasto con l’orientamento della Corte costituzionale che ha evidenziato l’incostituzionalità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative in termini di equità intergenerazionali (sentenze della Corte costituzionale n.107/2016, n.279/2016 e n.18/2019)”.


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