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Multe, doppia scadenza per il versamento dei vecchi incassi agli altri enti proprietari delle strade

di Patrizia Ruffini

Il decreto in Gazzetta pdf Il modulo per la relazione Al via l’obbligo di versamento e di rendicontazione dei proventi dalle sanzioni al codice della strada. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto 30 dicembre 2019, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (d’intesa con quello dell’Interno) ha fissato scadenze e modalità operative per il versamento del 50% delle multe eseguite su strade di proprietà di altri enti e per la relazione annuale sui proventi previsti dal comma 1 dell’articolo 208 e dal comma 12-bis dell’articolo 142. Il Dm, che nella seduta del 7 novembre scorso avevo ottenuto il via libera della Conferenza Stato-Città (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa 14 novembre), interessa Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di comuni (inclusi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano). Versamento delle somme A partire dal 2020, entro il 30 aprile, dovranno essere effettuati i versamenti con riferimento agli incassi al 31 dicembre dell’anno precedente. Le somme incassate nell’anno 2019, invece, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2020. Sono da riversare anche gli arretrati, ma secondo modalità e tempistiche che dovranno essere concordate entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, sulla base di apposite convenzioni, in assenza delle quali, il versamento dovrà comunque essere effettuato entro questo termine. Anci e Upi predisporranno convenzioni-tipo per facilitare la redazione dei singoli atti. Rendicontazione Gli enti locali sono poi tenuti a inviare per via informatica al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell’Interno, entro il 31 maggio, una relazione annuale, per la quale è approvatoil modello. Nella prima parte sono richiesti i proventi delle sanzioni dell’anno precedente (incassi), come risultano dal rendiconto, tenendo distinti i proventi in generale, da quelli derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, dovranno essere ripartiti tra: proventi di intera spettanza dell’ente locale (per multe comminate da propri organi di polizia, su strade di competenza o in concessione); proventi derivanti da attività eseguite su strade non di proprietà dell’ente da cui dipende l’organo di polizia (che devono essere destinati per il 50 per cento all’ente proprietario delle strade); proventi da attività di accertamento eseguite su strade di proprietà dell’ente, ma da parte di organi di polizia dipendenti da altri enti locali. Dovranno altresì essere distintamente riportati i versamenti agli enti titolari di strade e quelli ricevuti. Completano la relazione gli importi dei vincoli annuali, distinti per tipologia, e i singoli interventi effettuati (con indicazione del costo e della percentuale di realizzazione). A dover certificare i dati della relazione, con la sottoscrizione, è il responsabile del servizio finanziario (o il segretario) e non il comandante della polizia locale. Per spiegare le modalità pratiche il Ministero, sentita la Conferenza Stato-città, emanerà istruzioni operative. Prima applicazione In sede di prima applicazione, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate sulle violazioni accertate nel corso dell’anno 2019. Per gli anni successivi, saranno poi contabilizzati anche i proventi incassati su violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità. Dovranno essere comunicati, secondo istruzioni ministeriali che saranno fornite entro il 31 marzo 2020, anche i dati per gli anni precedenti, a partire dal 2012, qualora questi non siano già disponibili nei consuntivi raccolti dal Ministero dell’interno o nei dati della banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sempre in sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile entro il termine del 31 maggio, l’invio potrà slittare al 30 settembre 2020. Sanzioni e controlli In caso di inadempimento o di invio difforme rispetto a quanto previsto dalla legge, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti richiederà chiarimenti ed i dati mancanti. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddetta comunicazione scatterà la segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti, come previsto dalla legge. Infine, i ministeri potranno effettuare controlli a campione presso la sede dell’ente locale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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