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Il ricorso dei cittadini contro il dissesto del proprio comune piuttosto dell’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario

La decisione dell’ente locale di ricorrere alla procedura di dissesto, piuttosto che alla meno invasiva procedura di riequilibrio finanziario, è stata oggetto di pronunciamento da parte del TAR.

La decisione dell’ente locale di ricorrere alla procedura di dissesto, piuttosto che alla meno invasiva procedura di riequilibrio finanziario, è stata oggetto di pronunciamento da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sentenza n.206/2020).

Le motivazioni dei ricorso dei cittadini

Una moltitudine di cittadini di ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ha deciso di ricorrere al dissesto piuttosto della procedura del piano di riequilibrio pluriennale disciplinato dall’art.243-bis e ss. del TUEL. L’art. 244 del medesimo testo unico degli enti locali dispone che “si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste”. Secondo i ricorrenti dalla deliberazione adottata dall’organo di indirizzo politico mancherebbero i presupposti e vi sarebbe anche un difetto di istruttoria, non avendo l’ente locale effettuato le opportune verifiche o esaminato alternative al fine di giungere alla decisione più radicale prevista dall’ordinamento.

La decisione del Collegio amministrativo

Secondo il Collegio contabile la decisione dell’ente sarebbe corretta ed esente da censure. In primo luogo la deliberazione di Consiglio sarebbe assistita dalla relazione dell’Organo di revisione contabile, allegato al provvedimento consiliare. Dall’analisi della relazione il Collegio dei revisori ha avuto modo di accertare la grave carenza di liquidità, tale da non consentire il pagamento dei debiti commerciali liquidi ed esigibili e, ancor di più, la totale impossibilità di fronteggiare la consistente massa debitoria con le procedure ordinarie di cui agli articoli 193 e 194 del testo unico enti locali né con la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta dall’articolo 243 bis dello stesso testo unico. Dall’esame dei conti, inoltre, emerge come l’ente locale non sia riuscito a ripianare il disavanzo ordinario generato dalla gestione a partire dall’anno 2014, situazione che si è protratta sino al Novembre 2019, periodo di tempo in cui il Comune ha adottato il provvedimento ora impugnato. Il medesimo organo di revisione ha ammonito gli amministratori come un eventuale ritardo nella dichiarazione di dissesto avrebbe comportato un ulteriore aggravamento della situazione finanziaria e contabile dell’ente.

Gli amministratori comunali avevano, inoltre, valutato e successivamente escluso il ricorso alla procedura di cui all’articolo 243 bis del testo unico degli enti locali, ritenendo che tale procedura non avrebbe consentito il superamento dello squilibrio finanziario, determinando anzi un aggravamento dello stesso per il conseguente aumento dell’indebitamento.

Seguendo le indicazioni dell’art.244 del Tuel, appare evidente per il Collegio amministrativo come siano presenti i due presupposti previsti dalla normativa per la dichiarazione di dissesto, ovvero sia l’impossibilità dell’Ente di assicurare ai cittadini i servizi indispensabili e sia l’impossibilità di fare fronte con rimedi ordinari ai debiti pregressi.

Secondo i giudici amministrativi di primo grado nell’ambito di detta situazione contabile è evidente come il Consiglio Comunale non potesse essere che obbligato a dichiarare il dissesto, senza che sussistesse alcun ambito discrezionale per il reitero di precedenti procedure che pure erano risultate inefficaci. In altri termini si sarebbe in presenza

Le conseguenze in caso di dissesto

Precisa il Collegio amministrativo come all’adozione della deliberazione consiliare di dissesto sono collegati importanti effetti che perdurano sino all’emanazione del decreto di approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, tra cui la sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio, l’estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti, l’improcedibilità per le azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, la non vincolatività dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione, e la mancata decorrenza di interessi e rivalutazione per i crediti liquidi ed esigibili nei confronti dell’ente che rientrino nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Ricordano i giudici amministrativi di primo grado che secondo un costante orientamento giurisprudenziale è sufficiente per sorreggere la dichiarazione di dissesto finanziario, la circostanza, emersa dal parere del revisore, contabile che il Comune non riesca ad avere una massa di entrate, specie tributarie, pari o superiore al volume delle prevedibili spese (Cons. Stato Sez. V, 17/05/2006, n. 2837).

A differenza del dissesto, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce una fattispecie del tutto eccezionale e straordinaria che si aggiunge alle fattispecie di cui agli articoli 242 (Enti in condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 del D.lgs. 267/2000 (Enti in stato di dissesto) e privilegia l’affidamento agli organi ordinari dell’Ente della gestione delle iniziative di risanamento (Corte dei Conti Sez. riunite, 18/04/2018, n. 19).

Conclusioni

Il Collegio amministrativo sulla base delle motivazioni sopra evidenziate, rigetta il ricorso dei cittadini con condanna alle spese di giudizio in ragione della soccombenza.


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