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Grave errore contabile limitare l’accantonamento del fondo rischi alle sole spese legali in caso di soccombenza

A seguito dei controlli sull’ente locale si sono riscontrate alcune irregolarità e tra queste quelle riguardanti un limitato accantonamento del fondo rischi da contenzioso, tanto che la Corte dei conti ha giudicato grave l’irregolarità contabile a seguito delle motivazioni addotte dall’ente locale.

A seguito dei controlli sull’ente locale si sono riscontrate alcune irregolarità e tra queste quelle riguardanti un limitato accantonamento del fondo rischi da contenzioso, tanto che la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.28/2020) ha giudicato grave l’irregolarità contabile a seguito delle motivazioni addotte dall’ente locale.

La giustificazione dell’ente

In considerazione delle limitate risorse inserite tra gli accantonamenti per contenziosi di un ente locale, il magistrato istruttore ha chiesto spiegazioni all’ente. Alla richiesta istruttoria l’ente ha risposto, evidenziato lo stadio di coltivazione e le soluzioni prospettate per la definizione del contenzioso in essere, rappresentando, altresì che:” [..] Per quanto riguarda la congruità del Fondo rischi per oneri legali lo stesso è stato valorizzato limitatamente alle spese legali a carico dell’Ente”. Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso risultavano, infatti, pari a 20.000 euro nel 2016, ammontare questo non congruo rispetto al valore della cause pendenti. Dalla relazione dell’organo di revisione contabile emergeva che si sollecitava l’ente ad incrementare il fondo tanto che lo stesso veniva aumentato nel corso del 2017 da € 30.000 a € 133.500.

I chiarimenti del Collegio contabile

Al fine di porre l’ente nella condizione di comprendere i nuovi principi contabili sulla questione del fondo contenziosi, il Collegio contabile evidenzia che il Lgs. 23.06.2011, n. 118, Allegato 4/2 il punto 5.2 lettera h) stabilisce l’obbligo: «nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[..] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [..] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio».

E’, altrettanto, vero che l’art.167 del TUEL attribuisce la facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

Precisa il Collegio contabile che questa antinomia tra le due norme (una attributiva di un obbligo di accantonamento, l’altra di una facoltà) deve essere risolta sulla base del principio di specialità (tra le tante Deliberazione n. 103/2018 Sezione di Controllo della Liguria), atteso che l’art. 167 del T.U.E.L. è norma di carattere generale, mentre quanto disposto dall’Allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 è norma di carattere speciale, che impone l’accantonamento al Fondo rischi Contenzioso e prevede che: «[..] L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti».

In particolare, rispetto a quest’ultima incombenza la Sezione delle Autonomie ha raccomandato all’Organo di revisione la specifica attenzione sull’ adeguatezza di tale verifica (vedi deliberazione n. 14/2017).

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