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Rendiconto 2019 al via fra correttivi e disavanzi

di Patrizia Ruffini

Ripiano in 15 anni per il rosso generato dai nuovi calcoli sul Fondo crediti
Riflettori accesi sul rendiconto 2019, al centro di numerose novità. Dopo i due decreti correttivi, del 1° marzo e del 1° agosto 2019, nuovi elementi arrivano dalla conversione del Milleproroghe.

Innanzitutto, il riaccertamento ordinario dei residui deve tener conto delle disposizioni introdotte dal Dm 1 marzo 2019 (decimo decreto correttivo dell’armonizzazione) che ha modificato le regole di accantonamento al fondo pluriennale vincolato. Uno dei cambiamenti più incisivi però è quello dei risultati finanziari approvato dal Dm 1 agosto 2019 (undicesimo correttivo): oltre al “classico” risultato di competenza (W1), da quest’anno occorrerà calcolare, seppure con finalità conoscitive, l’equilibrio di bilancio (W2) e il risultato complessivo (W3). Come precisato dalla commissione Arconet, a consuntivo il saldo di competenza deve essere non negativo, mentre l’equilibrio di bilancio (W2), che “copre” anche i vincoli e gli accantonamenti, deve tendere a essere maggiore di zero. Inoltre, a partire dal rendiconto 2019, al documento dimostrativo del risultato di amministrazione dovranno essere allegati i tre prospetti relativi alle quote accantonate, vincolate e destinate. Il fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere quantificato, fra le quote accantonate utilizzando necessariamente il metodo ordinario. Tuttavia l’eventuale disavanzo generato dall’abbandono del metodo semplificato potrà essere ripianato secondo regole speciali che prevedono quindici anni, a partire dal 2021. Potrà pure essere ripianato secondo regole proprie l’eventuale disavanzo da stralcio di cartelle esattoriali sotto i mille euro (articolo 11-bis, comma 6, del Dl 135/2018): in cinque anni, con quote costanti.

Un’altra novità interessa gli enti che hanno utilizzato l’accantonamento dell’anticipazione di liquidità (Fal) per il fondo crediti dubbia esigibilità (articolo 2, comma 6 del Dl 78/2015 e comma 814, della legge 205/2017). Dopo la sentenza 4/2020 della Consulta, dovranno riaccantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione 2019 e potranno ripianare l’eventuale disavanzo generato dal riaccantonamento calcolando ogni anno una quota di rientro pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata.

Fra le nuove casistiche di disavanzo “speciale” vi è quella introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 876, legge 160/2019) del disavanzo applicato al bilancio nell’esercizio precedente e non ripianato per il mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni. Potrà essere ripianato nei tre esercizi successivi: in quote costanti, con altre risorse dell’ente oppure in quote determinate in ragione dell’esigibilità dei trasferimenti secondo il piano comunicato formalmente dall’ente erogatore, anche con la sottoscrizione di un’intesa.

Passando ai parametri di deficitarietà strutturale, con il Dm 1 agosto 2019 sono stati approvati i prospetti per la rendicontazione. Fra i cambiamenti per gli enti in disavanzo c’è l’ampliamento dell’informativa da fornire attraverso la relazione sulla gestione.

Modificato anche il regime di contabilità economica per i Comuni con meno di 5mila abitanti, che potranno optare per regole semplificate. In tal caso, redigeranno solo una situazione patrimoniale e non dovranno inviare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i seguenti documenti: costi per missione (allegato h), conto economico e i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato. Infine, il mancato invio alla Bdap dei dati di rendiconto entro il 30 maggio, comporterà come sanzione aggiuntiva l’assoggettamento provvisorio ai controlli previsti per gli enti strutturalmente deficitari.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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