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Al dipendente a tempo pieno e determinato l’indennità di Sindaco deve essere dimezzata

La questione posta all’attenzione dei giudici contabili riguarda la misura della indennità di un amministratore che ha un rapporto di lavoro a tempo determinato e abbia ricevuto il diniego all’aspettativa per lo svolgimento delle proprie attività di amministratore locale.

La questione posta all’attenzione dei giudici contabili riguarda la misura della indennità di un amministratore che ha un rapporto di lavoro a tempo determinato e abbia ricevuto il diniego all’aspettativa per lo svolgimento delle proprie attività di amministratore locale. Secondo la Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.8/2020) l’indennità di amministratore deve essere dimezzata.

Il caso

Ai sensi dell’art.82 del Tuel l’indennità di funzione è dimezzata per gli amministratori i quali – da lavoratori dipendenti – non richiedano il collocamento in aspettativa non retribuita per lo svolgimento dell’incarico pubblico. La vicenda riguardano due specifici casi nei quali un lavoratore dipendente a tempo determinato si è visto negata la richiesta di aspettativa, mentre il secondo caso si è in presenza di un docente precario, anche lui a tempo determinato. In quest’ultimo caso il Ministero dell’Interno (parere n. 15900/TU/00/82 del 15/12/2009) ha, a suo tempo, avuto modo di precisare che l’indennità di amministratore andrebbe corrisposta per intero essendo precluso in capo al lavoratore precario la possibilità di richiedere l’aspettativa ai sensi dell’art. 60 comma 8 TUEL. Pur non entrando nel merito della questione giuridica sull’aspettativa dei lavoratori a tempo determinato, rileva il Collegio contabile che la normativa discendente dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato tutela il principio di non discriminazione, (D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368), a suo tempo sottoposto al vaglio della Corte costituzionale (Corte cost. sentenza n. 109 del 2013), nonché quella di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (“disciplina organica dei contratti di lavoro ….”). In tale occasione, relativamente al caso del mandato elettorale, considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa, è stato affermato dalla Corte costituzionale che spetta al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l’esercizio dei diritti garantiti nella materia in esame, attraverso un ragionevole bilanciamento di interessi e l’individuazione di un punto di equilibrio.

La normativa di riferimento

Il Collegio contabile evidenzia come la disciplina dello status di amministratori locali sia espressamente prevista nel Testo unico degli enti locali che, all’art.81 prevede che gli amministratori di enti locali possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato, ovvero sulla base del successivo art.82, comma 1, che l’indennità di funzione è dimezzata per gli amministratori, già lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto l’aspettativa.

In altri termini, la normativa citata permette lo svolgimento di incarico di amministratore sia a tempo pieno sia a tempo parziale (da parte di chi non si avvalga del regime dell’aspettativa) e commisura in conseguenza l’indennità di funzione, ancorandola all’effettivo impegno temporale impiegato.

La risposta al quesito

Nei casi sottoposti a parere, che sono stati trattati insieme in quanto entrambi riguardano la mancata concessione dell’aspettativa, si tratta di stabilire se l’indennità di tale personale debba essere considerata piena o dimezzata. Secondo le disposizioni del Testo unico degli enti locali la corresponsione dell’indennità di funzione deve essere dimezzata nei confronti dell’amministratore che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita. In altri termini il diritto all’indennità in misura piena non può che conseguire ad un incarico svolto a tempo pieno da parte dell’amministratore, previo collocamento in aspettativa non retribuita, così da escludere lo svolgimento contestuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento stipendiale.

Conclusioni

Il Collegio contabile, pertanto, conclude precisando che non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale. Pertanto, risulta corretto la corresponsione al lavoratore a tempo pieno ma determinato corrispondergli la metà della indennità di amministratori, in quanto coerente con le disposizioni legislative.


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