MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Anticipazioni di liquidità e mutui, contabilizzazione a confronto

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Le modifiche apportate al principio contabile applicato allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità meritano alcune riflessioni in quanto evidenziano alcuni aspetti peculiari che stanno incidendo sulla tenuta degli equilibri di bilancio. Innanzitutto occorre premettere che viene prevista una differente modalità di registrazione in contabilità finanziaria tra un’anticipazione di liquidità a rimborso pluriennale e un’operazione di indebitamento (ad esempio, mutuo), per motivazioni collegate alla diverse destinazione dei fondi. Nel primo caso, infatti, l’anticipazione è diretta a saldare debiti già finanziati, maturati e non ancora pagati per carenza di liquidità, mentre nel secondo caso la provvista finanziaria rappresentata dal mutuo genera, in parte spesa, la possibilità di impiego a favore degli investimenti ricompresi nell’elenco contenuto nell’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003. Il differente metodo di registrazione discende dal fatto che la contabilità finanziaria è caratterizzata da aspetti predittivi e autorizzatori (l’articolo 162, comma 6, del Tuel prevede che il bilancio sia deliberato in pareggio). Dato 100 il valore dell’entrata da registrare al Titolo VI «Accensione di prestiti», nella parte spesa si avranno due diverse situazioni. Nel caso di anticipazione, una previsione di spesa pari a 100 al titolo IV alla voce «Restituzione anticipazione di liquidità», in quanto l’operazione non produce risorse aggiuntive per l’ente, ma consente di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di pagare spese per le quali era già stata prevista un’idonea copertura di bilancio a competenza. A fine anno lo stanziamento di spesa, se l’anticipazione non deve essere chiusa entro l’esercizio (ovvero è a rimborso pluriennale), l’evidenza contabile della natura di «anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive» è costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata (punto 3.20 pc allegato n. 4/2). In questo caso, però, va evidenziato che l’incasso dell’anticipazione va ad aumentare il fondo cassa dell’ente e, di conseguenza, incrementa provvisoriamente anche il risultato contabile di amministrazione, previsto dall’articolo 186 del Tuel, rappresentato dalla quota A) dell’allegato 10 al Dlgs 118/2011. Provvisoriamente perché la quota di residuo debito che confluirà nell’avanzo accantonato, contribuirà a peggiorare la quota A) e riduce quindi la lettera E) che rappresenta l’ammontare delle risorse disponibili. Tale modalità di rappresentazione è rispettosa dei contenuti della nuova sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 25 del decreto legge n. 78 del 2015 e 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, per contrasto con gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma), ribadendo il divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidità per assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa. In caso di mutuo, una previsione di spesa pari a 100 al titolo II «Spese in c/capitale», in quanto l’effettivo impiego della risorsa di entrata non è rappresentato da uno stanziamento di spesa finalizzato alla restituzione (e quindi nessun obbligo di incrementare le quote accantonate), ma dal suo effettivo utilizzo in termini di spesa di investimento. Le rate di ammortamento saranno poi imputate secondo esigibilità in un piano pluriennale di rimborso. A fine anno lo stanziamento di spesa di investimento potrà costituire un impegno esigibile (per la parte di opera realizzata), un Fondo pluriennale vincolato di spesa (per un’obbligazione giuridicamente perfezionata, per la quale non sono ancora stati prodotti Sal) o una quota di avanzo vincolato (nel caso in cui la procedura di gara per i lavori non sia stata neanche avviata) destinato a confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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