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Il mancato superamento del periodo di prova è ostativo alla partecipazione di successivi concorsi

A fronte dell’intervenuta precedente risoluzione unilaterale del suo rapporto di lavoro, il medesimo dipendente non avrebbe potuto partecipare alla selezione pubblica per insussistenza dei requisiti previsti.

Il regolamento sull’accesso ai pubblici impieghi, disciplinato dal d.p.r. 487/1994, prevede al comma 3 dell’art.2 che “Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che  siano  esclusi  dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento”. La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.15/2020), in coerenza con il parere reso dall’Avvocatura dello Stato, ha ricusato il visto di legittimità del provvedimento di nomina di un dirigente scolastico in quanto, a fronte dell’intervenuta precedente risoluzione unilaterale del suo rapporto di lavoro, il medesimo dipendente non avrebbe potuto partecipare alla selezione pubblica per insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, d.p.r. 487/1994, essendo il mancato superamento del periodo di prova assimilabile alla dispensa per insufficiente rendimento.

Il caso

Il vice direttore dell’Ufficio scolastico regionale, a seguito della procedura concorsuale espletata, ha disposto la nomina del vincitore con relativa richiesta alla Corte dei conti del visto di legittimità sul provvedimento assunto. Il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in merito alla dichiarazione resa dal candidato che ha asserito, nella domanda di partecipazione al concorso, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente. Questa dichiarazione resa dal candidato, a dire del magistrato istruttore, è configgente con la risoluzione unilaterale di un precedente suo rapporto di lavoro come dirigente scolastico. In sede di istruttoria sono stati prodotti dalla PA due diversi pareri ricevuti. Il primo della Avvocatura dello Stato, secondo la quale “l’intervenuta risoluzione unilaterale del rapporto pregiudica la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, d.p.r. 487/1994, essendo assimilabile alla dispensa per insufficiente rendimento”. Il secondo parere, cui si è conformata la PA, è stato reso dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per il quale, invece, il mancato superamento del periodo di prova non rientrava tra le esclusioni previste nel bando di concorso.

Il magistrato istruttore, in accoglimento del parere dell’Avvocatura, ha evidenziato che il provvedimento di nomina non fosse conforme a legge in quanto nel bando di concorso, tra i requisiti generali, venivano espressamente richiamati i requisiti generali per l’accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione previsti dall’art.2, comma 3, del d.p.r. n.487/1994. Inoltre, la risoluzione unilaterale del rapporto lavorativo per mancato superamento del periodo di prova si configura quale specifica ipotesi di dispensa dall’impiego nella disciplina di settore (art. 439 del d.lgs. n. 297/1994).

La questione è stata, quindi, sottoposta al Collegio contabile per la relativa decisione.

La decisione del Collegio contabile

La Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha confermato che il provvedimento è stato disposto in violazione di legge e come tale deve essere ricusato il visto e la sua registrazione. A supporto della decisione i giudici contabili evidenziano come, l’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione relativa ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, di cui all’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere letti alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione. In altri termini, la diversa disciplina procedurale applicabile alla risoluzione unilaterale del rapporto da parte della pubblica amministrazione durante il periodo di prova non fa venire meno la sostanziale coincidenza dei presupposti con la fattispecie del “persistente insufficiente rendimento”.


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