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Fondo anticipazioni liquidità nel fondo crediti di dubbia esigibilità, la Corte dei conti anticipa il Milleproroghe

di Vincenzo Giannotti

La delibera della Corte dei conti Calabria n. 17/2020 La legge di conversione al decreto Milleproroghe tenta di fornire una soluzione all’illegittimità costituzionale del riassorbimento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità del Fondo anticipazioni di liquidità disposto dal Dl 78/2015 e dalla successiva norma di interpretazione autentica. La Corte dei conti della Calabria (deliberazione n. 17/2020)anticipa la mossa del legislatore e indica la corretta soluzione del ripristino del fondo anticipazioni di liquidità. Lo scorporo del Fal dal Fcde nell’anno 2020, inciderà sia nel bilancio di previsione sia nel conto consuntivo, tanto che i giudici contabili, a differenza della norma inserita nell’emendamento finale al Milleproroghe, impongo al Comune di Reggio Calabria di effettuare un calcolo virtuale dell’extradeficit, partendo dal conto consuntivo 2019 e aggiungendo, all’importo del disavanzo generato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il maggior extra deficit da ripianare, anch’esso nel limite trentennale a partire dal bilancio di previsione 2020. Non essendo stato evidenziato e calcolato il maggiore extradeficit nel periodo 2015-2019 le quote non recuperate, secondo il collegio contabile, potranno essere ripianate dal Comune fino a conclusione del periodo trentennale con le maggiori quote che dovessero liberarsi, in questo periodo pluriennale, senza stabilire il quantum annuale. La soluzione, invece, utilizzata dal legislatore, con l’emendamento proposto nella legge di conversione del Milleproroghe è diversa. Secondo l’emendamento l’ente dovrà iscrivere in entrata del bilancio di previsione 2020 (con variazione da effettuare a seguito del’approvazione del rendiconto 2019) l’intero importo dell’accantonamento nel Fal per il pagamento delle quote capitali residue (periodo 2020-2044), il medesimo importo è iscritto in spesa al titolo IV ma al netto del rimborso della quota capitale effettuata nell’esercizio. A partire dal bilancio 2021, fino a completo utilizzo del Fal, gli enti anche in disavanzo applicano in entrata di ciascun esercizio il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuata nell’esercizio. Gli esempi che seguono mostreranno le differenti contabilizzazioni. Le scritture contabili secondo la Corte dei conti Supponendo che l’ente abbia fatto confluire interamente l’importo dell’anticipazione di liquidità ricevuta pari a 300, con rimborso trentennale e, quindi, con una quota capitale di 10 di rimborso annuale. Effettuato lo scorporo del valore di 300, l’ente si troverebbe con un maggior disavanzo effettivo, a partire dall’anno 2015 a seguito del passaggio ai principi di contabilità armonizzata, di pari importo. Questo maggior disavanzo avrebbe dovuto essere ripianato in 30 anni con una quota annuale di 10 che andrebbe aggiunta, a partire dal bilancio 2015, al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Così, in presenza di un precedente disavanzo da riaccertamento straordinario ripartito in trent’anni pari a 20, il bilancio 2020 si dovrebbe presentare con nuovo disavanzo pari a 30 (20 originari + 10 da ricalcolo). Nel conto consuntivo il Fondo anticipazioni di liquidità sarà iscritto per la quota residua da rimborsare e diminuirà annualmente per la quota rimborsata. Così, il primo anno dal Fal iscritto nel conto consuntivo pari a 300 dovrà essere sottratta la quota di 10 rimborsata con un valore finale di 290 e così via per gli anni successivi. Nei cinque anni di bilancio in cui non è stato calcolato il maggior disavanzo, e la spesa ormai è stata sostenuta, la Corte fornisce una soluzione di buon senso, lasciando all’ente la possibilità di ripartire il disavanzo non coperto, pari a 50, nel restante arco temporale rimanente dei 25 anni senza una quota prefissata ma secondo le capacità di riduzione della spesa attuate in via autonoma dall’ente. La diversa contabilizzazione nel Milleproroghe Partendo dal medesimo esempio, l’ente nell’anno 2020 si ritrova a dover iscrivere in bilancio la somma rimanente di 250 in entrata, corrispondente al Fal che dovrà essere iscritto nel conto consuntivo 2019, mentre in spesa inserirà sia la quota di 240, riguardante le quote residue per gli anni successivi, sia la quota capitale di 10 che dovrà essere pagata nell’anno. A partire dall’anno 2021 riprenderà in entrata la quota residua del conto consuntivo 2020, pari a quanto evidenziato in spesa nel bilancio dell’esercizio precedente (ossia 240), mentre in spesa iscriverà 230 cui si aggiunge la quota capitale di 10 da rimborsare nell’anno. In merito alle quote degli anni precedenti nulla è disposto nell’emendamento. La soluzione scelta dal legislatore presenta alcune criticità dovute al mancato impatto della quota capitale annuale con correlata possibile espansione della spesa. Resta da verificare se, la soluzione disposta dalla normativa, non sarà nuovamente oggetto di rilevo di legittimità costituzionale da parte dei giudici contabili, i medesimi, si ricorda, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del Dl 78/2015 confluite nella sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 della Corte costituzionale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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