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Danno erariale al Sindaco che utilizza la carta di credito al di fuori delle condizioni poste dalla normativa

Il Sindaci sono stati abilitati all’utilizzo della carta di credito, per spese anche di rappresentanza con obbligo, tuttavia, di far pervenire entro il 15 del mese successivo, all'ufficio competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa.

Il Sindaci sono stati abilitati all’utilizzo della carta di credito, dalla legge n.549/1995 e dal suo regolamento attuativo (D.M. n.701/1996), per spese anche di rappresentanza con obbligo, tuttavia, di far pervenire entro il 15 del mese successivo, a quello in cui le spese sono state sostenute, all’ufficio competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa. Il non corretto utilizzo delle citate disposizioni ha condotto il Sindaco di un comune alla condanna erariale, sia per mancata rendicontazione delle spese sostenute sia in quanto le spese non erano completamente riconducibili ai fini istituzionali. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti di appello (sentenza n.14/2020) che ha sostanzialmente confermato il danno erariale del giudice contabile di primo grado.

La vicenda

Il Sindaco e il responsabile della segreteria sono stati condannati, dalla Corte dei conti della Lombardia (sentenza n.163/2017) in parti uguali, per danno erariale pari alle spese illecitamente sostenute per l’utilizzo indebito della carta di credito in dotazione e per la liquidazione di spese mancanti di documenti giustificativi. Il Sindaco ha proposto appello alla sentenza ed ha sostenuto l’assenza di colpa grave avendo documentato l’inerenza delle spese effettuate con la carta di credito al pubblico interesse. Le spese di cui l’erario chiede il ristoro fanno, infatti, riferimento ad esigenze di rappresentanza e promozione istituzionale, economica o culturale del Comune, nonché ad occasioni conviviali offerte alle bande musicali militari che si erano esibite gratuitamente, o a relatori di incontri o convegni tenutisi in Comune.

La normativa sull’utilizzo della carta di credito

Il Collegio contabile di appello, evidenzia come la normativa di riferimento è contenuta nella legge n.549/1995 e dal suo regolamento attuativo (Decreto Ministeriale n. 701/1996). Secondo il regolamento, infatti, l’utilizzo della carta di credito è ammessa “qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure” di pagamento, avuto riguardo all’acquisto di beni e servizi in economia, per spese di rappresentanza, per seminari e convegni, per vitto e alloggio in caso di missioni, per fini di sicurezza ed ordine pubblico. Tra i soggetti abilitati all’utilizzo della carta di credito, il regolamento prevede anche il vertice preposto all’indirizzo politico-amministrativo, cioè nella specie, il Sindaco. Sempre il regolamento ha disciplinato il controllo delle spese effettuate, precisando che “Il titolare della carta di credito deve far pervenire, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, all’ufficio competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestanti l’utilizzo della carta stessa.”

La conferma della condanna

Anche il Collegio contabile di appello ha ribadito come, l’utilizzo della carta di credito sia uno strumento alternativo di pagamento non per qualsiasi tipologia di spesa, ma lo è solo per quelle specificamente previste dalla norma e solo “qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure”. Per di più, esisteva un obbligo giuridico, da parte del Sindaco, di dar conto, mese per mese, delle spese effettuate, attraverso la presentazione di un riepilogo, corredato da adeguata documentazione comprovante non solo l’effettuazione della spesa, che gli estratti conti bancari o le fatture pacificamente documentano, ma anche la sua conformità alle finalità istituzionali specificamente elencate dalla richiamata normativa. Nel caso di specie, non solo il Sindaco non ha prodotto il rendiconto e la documentazione richiesta dalla normativa, ma non ha neppure evidenziato la corrispondenza della spesa al fine istituzionale perseguito. Ora, a dire del Collegio contabile di appello, se è vero che un atto formalmente illegittimo può, sotto il profilo sostanziale, non essere dannoso o esserlo in una misura più contenuta rispetto al quantum della spesa illegittima, è altrettanto vero che le spese sostenute debbono in ogni caso realizzare un interesse collettivo e non personale. A differenza del giudice di primo grado, la Corte di appello ha, tuttavia, riconosciuto alcune spese collegate ad eventi di sicuro rilievo pubblico, pur se giustificate in modo postumo dal Sindaco. Tale ultima condizione vale, tuttavia, al solo fine della riduzione del danno erariale, pari al 50% delle spese illegittimamente sostenute, in quanto la condotta del Sindaco deve essere, in ogni caso, censurata sul piano formale e di stretta legittimità.


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