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I debiti fuori bilancio rateizzati evitano il danno erariale ai dirigenti finanziari e al Consiglio comunale per violazione del patto di stabilità

Rinvio a giudizio dei responsabili finanziari e dei consiglieri comunali che aveva votato alla fine dell’anno il differimento dell’approvazione di alcuni debiti fuori bilancio, salvando in questo modo l’ente dalla violazione del patto di stabilità e dalle conseguenti sanzioni.

La questione di non poco conto, in ragione dell’apparato sanzionatorio previsto per l’elusione del patto di stabilità, ha visto il rinvio a giudizio dei responsabili finanziari e dei consiglieri comunali che aveva votato alla fine dell’anno il differimento dell’approvazione di alcuni debiti fuori bilancio, salvando in questo modo l’ente dalla violazione del patto di stabilità e dalle conseguenti sanzioni. In considerazione della rateizzazione all’epoca accettata dai creditori, nessuna violazione al patto di stabilità è stata possibile determinare con la conseguenza che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Puglia (sentenza 146/2020) con rito speciale ha ritenuto esenti da responsabilità tutti i convenuti.

Il caso

La Procura ha chiamato in giudizio per responsabilità erariale i responsabili finanziari succedutisi nell’anno (in considerazione dell’incarico assunto ad interim da parte del Segretario generale), nonché i Sindaco e i componenti del Consiglio comunale che avevano deliberato di rinviare l’approvazione dei debiti fuori bilancio certificati dai responsabili dei servizi nell’anno successivo. Secondo, infatti, la Procura si sarebbe in presenza di una elusione al patto di stabilità in quanto come rilevato nella circolare n.5 del MEF del 14 febbraio 2012 tra le pratiche elusive da sanzionare vi era quella in cui “l’imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (patto di stabilità)”. Dai dati del certificato sul rispetto del patto di stabilità emergeva che tenuto conto dei debiti fuori bilancio rinviati all’anno successivo, se gli stessi fossero stati riportati correttamente nell’anno precedente si sarebbe avuto uno sforamento del patto con al seguente sanzione disposta dall’art.31, comma 31, della L.183/2011. Questa sanzione per il comportamento elusivo deve essere corrisposta oltre che dai responsabili finanziari anche di tutti i consiglieri comunali che hanno favorevolmente votato alle deliberazioni.

I convenuti hanno dedotto l’infondatezza dell’elusione del patto di stabilità, in considerazione delle negoziazioni avvenute con i creditori ai sensi dell’art.194, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui “Per il pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”, cosa che nel caso di specie è avvenuta con tutti i creditori, tanto che considerando gli effettivi pagamenti effettuati in conto capitale nonché dei debiti di parte corrente che avrebbero dovuto essere riconosciuti, il saldo sarebbe risultato sempre positivo venendo meno l’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa.

La decisione del Collegio contabile

Secondo il Collegio contabile le accuse della Procura sono destituite di fondamento per le seguenti ragioni. In merito alla rateizzazione dei crediti ottenuti dai fornitori con risulta dai certificati di attestazione rilasciati circa l’accettazione della ripartizione nei tre anni, confutate dalla Procura l’eccezione è da considerarsi inammissibile, in quanto si risolvono in un anomalo controllo di legittimità precluso nel giudizio in esame, connotato da tipicità e specificità della fattispecie sanzionatoria legata all’esclusivo accertamento della violazione o meno del PSI, sulla base dei dati contabili come riportati nei certificati di conto consuntivo. non sussiste nemmeno la paventata violazione dell’art. 194, co. 2, D.Lgs. n.267/2000, in ragione del fatto che la stessa norma non indica la scansione dei pagamenti, ma solo la durata massima entro la quale si deve esaurire il pagamento del debito, anche se rateizzato, pari a tre anni finanziari, “compreso quello in corso”, ben potendo l’ente stabilire in questo arco temporale o in uno più corto i pagamenti concordati con i fornitori. Precisa, inoltre, il Collegio contabile come ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dalla normativa, per il caso di artificioso conseguimento dell’obiettivo del saldo programmato, bisogna partire dai dati rivenienti dai certificati di consuntivo. Dai dati del conto consuntivo si rileva che il Comune ha registrato un saldo positivo per il patto di stabilità superiore in ogni caso anche prendendo in considerazione gli importi rinviati nell’anno successivo. In altri termini, nell’ipotesi in cui la somma degli impegni per le spese di parte corrente e dei pagamenti per le spese in conto capitale nell’anno di riferimento, conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio rinviati, fosse inferiore al differenziale positivo ottenuto dal conto consuntivo rispetto al saldo obiettivo previsto dalla normativa, alcuno sforamento del patto si sarebbe comunque verificato e cadrebbe di conseguenza ogni ipotizzata condotta elusiva. Ai fini del calcolo del saldo obiettivo raggiunto, considerato che ai fini del rispetto del patto di stabilità per le spese in conto capitale risultano rilevanti i pagamenti, il piano dei pagamenti avvenuto e concordati con i fornitori nei tre anni, permette di escludere che vi sia stata elusione del patto di stabilità.

In conclusione, venendo meno il presupposto di fatto su cui si basa l’impianto accusatorio della Procura è superfluo soffermarsi sull’elemento psicologico dei convenuti, che devono, pertanto, essere mandati esenti dalla sanzione richiesta, rimanendo assorbita ogni altra questione.


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