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Gli adempimenti dei Comuni dall'anno 2020 a seguito dell'abrogazione dei controlli sui pagamenti da parte del tesoriere

Dal 1 gennaio 2020 vengono meno alcuni adempimenti del Tesoriere nei confronti dell'Ente e, viceversa, altri adempimenti dell'Ente verso il proprio Tesoriere.

Dal 1 gennaio 2020 vengono meno alcuni adempimenti del Tesoriere nei confronti dell’Ente e, viceversa, altri adempimenti dell’Ente verso il proprio Tesoriere.

Trattasi indubbiamente di semplificazioni che vediamo ora assieme, commentando le singole novità ed i cambiamenti rispetto al passato.

Le novità derivano dall’art. 57, c.2 quater, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, (GU n.301 del 24-12-2019), che abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

I commi 1 e 3, ora abrogati, prevedevano il controllo del Tesoriere sui pagamenti dell’Ente, che ora viene meno lasciando ogni responsabilità conseguente a pagamenti irregolari al funzionario che ha sottoscritto la liquidazione di spesa ex art. 184 del Tuel e al Responsabile del servizio finanziario, o suo delegato, secondo le rispettive competenze.

Il controllo da parte del Tesoriere, previsto nel CAPO III – Pagamento delle spese, TITOLO V – TESORERIA, PARTE SECONDA – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE del Tuel, consisteva nella verifica di capienza degli stanziamenti di competenza e degli stanziamenti di cassa del primo anno del bilancio preventivo triennale dell’Ente.

Il controllo del tesoriere riguardava anche gli stanziamenti di bilancio relativi alla gestione redidui.

Al Tesoriere era pertanto affidata, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, una doppia verifica derivante dalla caratteristica che il bilancio (del primo esercizio) è autorizzatorio sia per la gestione di competenza, sia per la gestione di cassa. Vedasi Punto 11 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Di conseguenza, vengono meno anche gli adempimenti dell’Ente nei confronti del proprio tesoriere finalizzati all’esercizio del controllo succitato.

Ci si riferisce, in particolare:
– all’invio al Tesoriere del bilancio di previsione approvato dal consiglio dell’Ente;
– all’invio al Tesoriere delle delibere di variazione di bilancio e di prelevamento di quote del fondo di riserva;
– all’invio al Tesoriere delle delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato;
– all’invio al Tesoriere dell’elenco dei residui presunti a inizio di esercizio.

Gli adempimenti del Tesoriere sono semplificati dall’anno 2020 anche in fase di presentazione del proprio rendiconto: infatti, non sono più obbligatori gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa (L’art. 57, c.2 quater, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, abroga il comma 2 dell’articolo 226, la lettera a) del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Si ricorda che entro il termine di un mese dalla chiusura dell’esercizio, il tesoriere rende il conto della propria gestione di cassa all’Ente locale, ai sensi dell’art. 226 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla base dello schema di cui all’allegato n. 17 del D.Lgs. 118/11.

L’allegato n. 17 dovrà essere aggiornato da un apposito decreto ministeriale in quanto contiene alcuni dati che non devono più essere trasmessi al tesoriere:
– i RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS)
– le PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
– le PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)

Cambiano, di conseguenza, anche le regole in caso di esercizio provvisorio. I rapporti tra Ente e Tesoriere nel caso di esercizio provvisorio e gestione provvisoria sono regolati dal Punto 11.9 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e dall’art. 163 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

In attesa di un aggiornamento dei principi contabili, dovrebbero venir meno anche le trasmissioni al tesoriere delle variazioni durante l’esercizio provvisorio:
a) delibera di giunta comunale, se vengono modificate anche le previsioni di cassa;
b) determinazione del responsabile finanziario, se vengono modificati solamente i residui.

Rimane comunque ferma la regola generale dei limiti di spesa mensili per dodicesimi; dal 2020, però, riguarda solamente l’Ente e non crea adempimenti al Tesoriere.

Si ricorda che durante l’esercizio provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Dovrebbero decadere anche i controlli del tesoriere in caso di gestione provvisoria, ma in questo caso, è opportuno attendere l’aggiornamento del Punto 11.9 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.


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