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Nei rendiconti 2019 otto disavanzi con ripiani diversi

Nuove tipologie di calcolo nel Dl milleproroghe e nella legge di Bilancio Con il metodo ordinario di accantonamento al fondo crediti è prevista la chance del recupero in 15 anni

Cresce la difficoltà di chiudere il rendiconto 2019 per il sempre più intricato groviglio di diversi tipi di disavanzo. A complicare i calcoli sono le novità in arrivo, con la conversione del Dl milleproroghe, sul maggior disavanzo generato dall’obbligatorietà, a partire dal rendiconto 2019, del metodo ordinario di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. Per prevenire, infatti, l’incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l’eventuale maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall’esercizio 2021. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell’ente, acquisito il parere dell’organo di revisione, entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto. Per il rientro possono essere usate le economie di spesa e tutte le entrate – a eccezione di quelle provenienti da mutui e di quelle con specifico vincolo di destinazione – i proventi derivanti da alienazioni patrimoniali e da altre entrate in conto capitale.

Questo non è però l’unico salvagente offerto dal Dl milleproroghe, che interviene anche a favore dei comuni colpiti dalla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sull’uso del fondo anticipazione di liquidità (Fal) prevista dall’articolo 2, comma 6 del Dl 78/2015 e dall’articolo 1, comma 814, della legge 205/2017. A questi enti, costretti ad accantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione 2019 per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni concesse non ancora rimborsate alla stessa data, è concesso di contabilizzare il rientro dell’eventuale disavanzo con regole speciali. L’eventuale peggioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’accantonamento al Fal effettuato in sede di rendiconto 2019, potrà essere ripianato ogni anno, dal 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nell’esercizio.

Con la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, articolo 1, comma 876) è stato poi stabilito che il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio nell’esercizio precedente e non ripianato per il mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, possa essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’ente ovvero, sempre negli stessi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall’ente erogatore, anche con la sottoscrizione di un’intesa ad hoc con l’ente beneficiario.

Le nuove regole si intrecciano con il groviglio di norme già previste per la copertura del disavanzo tecnico (cioè derivante dalla dinamica delle reimputazioni dei residui in sede di passaggio alla contabilità armonizzata) e per quello da riaccertamento straordinario dei residui, ripianabile in un massimo di 30 anni. L’articolo 11-bis, comma 6, del Dl 135/2018, inoltre, consentirà agli enti, anche nel rendiconto 2019, di coprire in un periodo massimo di cinque anni (in quote costanti) il disavanzo derivante dallo stralcio di cartelle esattoriali fino a mille euro.

Gli enti che hanno approvato il piano di riequilibrio economico-finanziario possono poi coprire il relativo disavanzo in un periodo che va da quattro a venti anni. Resta inteso che l’eventuale disavanzo ordinario di amministrazione (articolo 188 Tuel) deve essere immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto o negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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