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Ingiustificato arricchimento. L’ente paga in via surrogatoria anche in assenza di contratto e impegno di spesa

Non vi è alcun dubbio nel fatto che la fornitura ricevuta dall’ente in assenza di contratto e di impegno di spesa sia nulla, e che la responsabilità sia individuata nell’amministratore o nel funzionario che hanno effettuato la prestazione in violazione di legge.

Non vi è alcun dubbio nel fatto che la fornitura ricevuta dall’ente in assenza di contratto e di impegno di spesa sia nulla, e che la responsabilità sia individuata nell’amministratore o nel funzionario che hanno effettuato la prestazione in violazione di legge. Inoltre, la mancanza di contratto inibisce l’ente dal riconoscimento in Consiglio comunale di un contratto che sia nullo, non potendo l’organo di indirizzo politico amministrativo riconoscere una contratto nullo. Tuttavia, il fornitore che ha fornito il bene all’ente, il quale ne abbia a tal fine fruito per le proprie attività, può sempre reclamare l’ingiustificato arricchimento ed il giudice accordare il ristoro economico al netto dell’utile di impresa, che nel caso di fornitura di beni è stato stimato nel 15% del prezzo reclamato. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Cassazione con l’ordinanza n.3161 del 11 febbraio 2020.

Il caso

Il Tribunale di primo grado accoglieva il decreto ingiuntivo proposto da un impresa che aveva fornito al Comune tre distributori per la erogazione automatica di sacchetti per la raccolta differenziata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Il Comune deduceva che il servizio era stato svolto in assenza di contratto e di preventivo impegno di spesa, con violazione degli articoli 191 e 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La società chiedeva il rigetto dell’opposizione e proponeva, comunque, in via riconvenzionale, domanda di indebito arricchimento ai sensi dell’articolo 2041 c.c., in via surrogatoria rispetto al funzionario che aveva consentito lo svolgimento delle prestazioni. La società deduceva che, in caso di violazione delle norme sulla contabilità, l’articolo 191 prevede che il rapporto intercorra tra il privato che effettua la prestazione e il funzionario dell’ente che ha reso possibili le singole attività, ove non intervenga il riconoscimento ai sensi del successivo articolo 194. La Corte costituzionale, con sentenza n. 466 del 1995 ha riconosciuto al privato la possibilità di agire nei confronti dell’amministrazione per indebito arricchimento, in via surrogatoria, rispetto al funzionario.  Secondo il Tribunale nel caso di specie sussisteva certamente l’arricchimento e la domanda doveva essere accolta con determinazione dell’importo in con detrazione della quota pari al 15% corrispondente all’utile di impresa, con addebito anche delle spese di lite.

Il Comune ha proposto opposizione in Appello ed i giudici hanno sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rilevando la possibile violazione del litisconsorzio necessario con il funzionario responsabile del compimento delle prestazioni e, con successiva sentenza dichiarava inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta dalla società.

La Società ha proposto, quindi, ricorso in Cassazione rilevando che nella propria difesa sono state evidenziate e documentate la qualità, il numero, la tipologia delle asserite prestazioni e l’utilità delle stesse per l’amministrazione comunale.

La decisione della Cassazione

Secondo la Cassazione la domanda riconvenzionale, con cui l’impresa ha reclamato un indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata anche in via subordina raggiunge lo scopo previsto dalla normativa. In altri termini, la domanda è ammissibile quando risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Pertanto, queste considerazioni sono sufficienti a superare le deduzioni del controricorrente secondo cui la domanda surrogatoria in concreto proposta dalla ricorrente avrebbe richiesto il coinvolgimento del debitore effettivo.

Il ricorso, pertanto, va accolto e rimesso alla Corte di appello in diversa composizione al fine di poter definire la pretesa creditoria.


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