MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Adeguamento alle novità della manovra, enti tenuti alla variazione di bilancio

di Anna Guiducci

Cambiano le voci di entrata dei bilanci degli enti locali che hanno approvato i documenti di programmazione 2020/22 entro il 31 dicembre 2019. Il comma 738 della legge 160/2019 ha abolito infatti, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale disciplinata dall’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti. La riforma, che pone fine alla duplicazione di tributi locali (Imu e Tasi) sulla medesima base imponibile, impone dunque una variazione di bilancio, di competenza consiliare, al fine di redigere il documento contabile nel rispetto della legislazione vigente. I Comuni potranno approvare le delibere sulle aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In assenza di determinazioni da parte degli enti, si applicheranno le aliquote standard e le disciplina normativa di carattere generale. Il canone unico Dal 2021 Comuni, Province e Città metropolitane potranno poi istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Ad andare in soffitta sono, dal medesimo anno, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone disciplinato dall’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (Dlgs 285/1992), limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, il nuovo canone dovrà comunque assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle vecchie entrate. A livello contabile, potrà dunque determinarsi una variazione a saldo zero tra i titoli I e III delle entrate, con incremento del gettito patrimoniale a scapito di quello tributario. Sempre dal 2021, i Comuni e le Città metropolitane potranno inoltre istituire con proprio regolamento il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Le previsioni di entrata e di uscita della tassa sui rifiuti Per tutti i Comuni occorrerà poi aggiornare le previsioni di entrata e di uscita relative alla tassa sui rifiuti. Lo slittamento al 30 aprile 2020 del termine ultimo per l’ approvazione del piano economico finanziario della tari e della tariffa corrispettiva, disposto dall’articolo 57-bis del decreto fiscale, impone l’adeguamento dei valori di bilancio. La proroga alla fine di aprile, disposta solo per il 2020, è motivata dalla necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da redigere nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la deliberazione 443/2019. Sulle variazioni di bilancio sottoposte all’approvazione del consiglio devono essere acquisiti i pareri dell’organo di revisione economico-finanziaria, da rendere nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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