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Le condizioni per il rientro anticipato dal piano di riequilibrio

Il caso riguarda il raggiungimento anticipato di un ente locale al piano di riequilibrio che avrebbe dovuto essere raggiunto nell’anno 2023, non solo sulla base dei dati ottenuti dal conto consuntivo 2018, ma soprattutto grazie alle numerose azioni organizzative messe in atto dall’ente.

Il caso riguarda il raggiungimento anticipato di un ente locale al piano di riequilibrio che avrebbe dovuto essere raggiunto nell’anno 2023, non solo sulla base dei dati ottenuti dal conto consuntivo 2018, ma soprattutto grazie alle numerose azioni organizzative messe in atto dall’ente. La verifica degli obiettivi raggiunti è stata certificata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna (deliberazione n.10/2020).

I presupposti legislativi

Precisa il Collegio contabile come l’art. 243-bis del TUEL indica il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio (comma 6), le attività che l’ente locale è tenuto a porre in essere (comma 7), i vincoli imposti all’ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8), nonché le misure da adottare in caso di accesso al Fondo di rotazione (comma 9). Gli effetti di tale atto consentono di avvalersi dell’autorizzazione legislativa a recuperare lo squilibrio in un orizzonte temporale assai più dilatato di quella ordinaria (art. 40 D.lgs. n. 118/2011, nonché artt. 193, 194 e 188 TUEL), determinando due conseguenze:

Il primo effetto consente in particolare di accedere ad un tempo di ripiano assai ampio, ossia da 4 a 20 anni (art. 243-bis comma 5-bis TUEL), laddove in caso di dissesto il tempo previsto è di soli 5 anni (art. 265 comma 1 TUEL).

La normativa assegna significative funzioni al riguardo alla Sezione regionale, disciplinate dall’art. 243-quater del TUEL. In particolare, la Corte dei conti, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7 TUEL, svolge il proprio controllo in tre momenti successivi: a) in fase di accesso alla procedura (determinando il venir meno della sospensione delle azioni esecutive in caso di omologazione) b) in fase di attuazione per verificare “il grave e reiterato” scostamento dagli obiettivi intermedi, c) a scadenza del termine finale, con la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riequilibrio.

Mentre il controllo di cui alla lettera a) è necessario in quanto da questo dipende la cessazione dell’effetto temporaneo della “sospensione delle azioni esecutive” (art. 243-bis comma 3 TUEL), i controlli di cui alla b) e c) si attivano in ragione del riscontro di irregolarità in sede di monitoraggio.

Le azioni organizzative poste in essere dal Comune

Il caso oggetto di riscontro dalla parte del Collegio contabile riguarda il completo riassorbimento in anticipo del disavanzo del comune dichiarato al momento dell’inizio della procedura di riequilibrio le cui misure sono state approvate dalla Corte dei conti, in quanto giudicate sin dall’inizio congrue e sostenibili.

Quello che è, inoltre, importante prima dell’uscita anticipata del comune dal piano di riequilibrio è la fattiva realizzazione delle indicazioni di volta in volta espresse dalla Sezione di controllo. In particolare l’Ente a decorrere dal 2018, ha adottato anche misure di potenziamento delle proprie procedure e dei propri strumenti di controllo interni. Tali misure di potenziamento hanno riguardato diversi aspetti della gestione contabile e amministrativa dell’Ente, al fine di ridurre il rischio che possano ripetersi di nuovo situazioni di criticità finanziaria e amministrativa come occorse in passato, e che si possono come di seguito riepilogare:

Conclusioni

In conclusione il Collegio contabile prende atto delle misure esercitate dall’ente locale, del riassorbimento totale del disavanzo, con ciò raggiungendo in anticipo rispetto alla scadenza programmata per il 2023, l’obiettivo di coprire il disavanzo che aveva determinato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale.


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