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Sì a contributi e beni assegnati a fondo perduto se concessi per finalità istituzionali

di Maria Luisa Beccaria

La delibera della Corte dei conti di Trento n. 2/2020 Per conseguire finalità istituzionali l’ente locale può assegnare contributi a terzi, e attribuire beni, anche se apparentemente a «fondo perduto». Con la deliberazione n. 2/2020,la Corte dei conti di Trento ha evidenziato che il patrimonio comunale non è depauperato quando prevale l’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico, effettuato dal beneficiario. L’ente locale può in generale disciplinare, in un regolamento, criteri e modalità per l’adozione dei provvedimenti di erogazione di sovvenzioni per soggetti che svolgono servizi pubblici o di interesse per la collettività di riferimento. Occorre però una convenzione che regoli i rapporti tra Comune e il destinatario del contributo per assicurare la corretta destinazione degli interventi agli scopi pubblici, prevedendo anche le modalità di verifica e recupero nel caso di mancato o irregolare utilizzo rispetto alle finalità prefissate. Le norme L’articolo 12 della legge 241/1990 richiede la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati. L’erogazione di somme di denaro da parte dell’amministrazione pubblica deve rispettare i canoni di trasparenza, imparzialità, congruità della spesa. L’interesse pubblico è soddisfatto quando le risorse della collettività sono impiegate razionalmente. I provvedimenti di concessione dei contributi devono pertanto essere motivati in modo congruo, evidenziando la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita. Va adottata anche una adeguata rendicontazione, con idonea documentazione giustificativa dell’iniziativa svolta, in ordine alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti per fini pubblici. Dato che non possono essere sovvenzionate spese maggiori, rispetto a quelle documentate. Un contributo pubblico deve essere erogato sulla base di un piano finanziario, in cui siano dettagliate le spese dell’evento. Se il contributo è relativo alla realizzazione di opere di interesse pubblico, è necessario il rispetto di eventuali limiti imposti da normative di settore, in ordine a interventi massimi a carico delle finanze pubbliche, rispetto alla spesa ammissibile. Sponsorizzazione Solo se il contributo è erogato per promuovere l’immagine dell’ente locale rientra fra le spese di sponsorizzazione, vietate dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’articolo 6 comma 9 del Dl 78/2010. Non configura una sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, anche in base al principio di sussidiarietà orizzontale prevista dall’articolo 118 della Costituzione. Rilevano atti amministrativi che provvedono ad attribuire un beneficio economico, di natura pecuniaria, o con consistenza valutabile economicamente, senza che questo comporti per il beneficiario un dovere di restituzione e/o un obbligazione di reintegrazione verso l’amministrazione. Nel contratto di sponsorizzazione si riscontra invece uno schema negoziale sinallagmatico, in cui l’erogazione finanziaria avviene dietro corrispettivo. La Corte dei conti Lombardia, con la deliberazione 146/2019, ha spiegato che, quando un’amministrazione pubblica agisce ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990, i contributi non hanno natura di corrispettivi. Pubblicazioni In base all’articolo 26 del Dlgs 33/2013 devono essere pubblicati gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati. Vanno pubblicati altresì i singoli atti di concessione, di importo superiore a mille euro. Le predette pubblicazioni costituiscono «condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario».

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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