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Fiscalità immobiliare locale: addio alla Tasi, fusa nell’Imu

Tributo per i servizi indivisibili in pensione e riscrittura della normativa Imu. È quanto dispone, con decorrenza dall’anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, commi 738-783), che, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile.

Tributo per i servizi indivisibili in pensione e riscrittura della normativa Imu. È quanto dispone, con decorrenza dall’anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, commi 738-783), che, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile.

Più precisamente, il comma 738 ha abolito la Iuc (imposta unica comunale), il “contenitore virtuale” introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore (sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti.

Per quest’ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della nuova Imu sono state dettate con i commi da 739 a 783 (è comunque confermata l’autonomia impositiva del Friuli Venezia Giulia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali, in particolare, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imis e l’Imi, istituite nel 2014 al posto dell’Imu e della Tasi).

Cosa cambia con le nuove disposizioni

Fondamentalmente la disciplina dell’Imu ridisegnata dalla legge di bilancio 2020 ricalca quella in vigore fino allo scorso anno. Tuttavia, non mancano alcune novità; di seguito, le più rilevanti:


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