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Un emendamento al “mille proroghe” ammorbidisce il passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario del calcolo del FCDE

Per effetto della gestione ordinaria, che annualmente comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o  cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.

I principi contabili, di cui all’all.4/2 al d.lgs.118/2011, hanno permesso agli enti locali di poter calcolare, nel conto consuntivo, il fondo crediti di dubbia esigibilità con il così detto metodo semplificato. Le motivazioni, contenute nel principio contabile, prevedono che per effetto della gestione ordinaria, che annualmente comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o  cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.

Pertanto, se l’ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell’esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, prosegue il principio contabile, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

– gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

Il principio contabile, tuttavia, ha avvertito gli enti locali che l’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019. Infatti, l’utilizzazione di tale metodo semplificato è stata prevista fino al conto consuntivo 2018.

L’emendamento

In considerazione del possibile impatto nel conto consuntivo 2019, del passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario, il Governo su sollecitazione dell’ANCI ha previsto una ripartizione del disavanzo che potrebbe essere generato con questo cambio di metodo.

L’emendamento presentato nella legge di conversione al mille proroghe, stabilisce quanto segue:

1. Al fine di prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l’eventuale maggiore disavanzo, emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall’esercizio 2021, in quote annuali costanti.

  1. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell’ente locale, acquisito il parere dell’organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
  2. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 118, e da altre 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. n. entrate in conto capitale. Nelle more dell’accertamento dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato”.

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