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La ristrutturazione del debito allunga i tempi delle penali

di Gianni Trovati

MILLEPROROGHE
Il costo non va riconosciuto al momento della chiusura del mutuo accollato Il risparmio sulla quota interessi aumenta gli spazi per nuovo indebitamento
L’accollo dei debiti degli enti locali allo Stato è ormai realtà. Con un meccanismo complicato, l’articolo 39 del Milleproroghe consente agli enti locali di accollare i propri mutui allo Stato affinché il Tesoro li possa rinegoziare o ristrutturare per abbassare il più possibile il tasso di interesse anche attraverso l’emissione di titoli di Stato.

In attesa del decreto ministeriale attuativo, che dovrebbe definire le modalità e i termini per le istanze degli enti locali, è già possibile delineare i vantaggi del meccanismo.

La premessa, obbligatoria e vincolante, è che tutta l’operazione deve essere senza costi per lo Stato: l’effetto pratico è racchiuso nei «principi» stabiliti dal comma 6, che fissano le modalità di estinzione del debito dell’ente locale nei confronti dello Stato.

Il percorso prevede infatti che il debito accollato sia ristrutturato da parte dello Stato, che diventa l’unica controparte dei confronti dell’istituto di credito una volta effettuata l’operazione. Parallelamente, lo Stato propone all’ente che ha ceduto il mutuo un piano di rimborso che lo stesso ente deve onorare nei confronti dello Stato.

Il piano di ammortamento del mutuo ristrutturato a carico dello Stato e il piano di rimborso sottoscritto tra ministero ed ente locale devono essere di pari importo tra di loro ma non necessariamente con scadenze analoghe rispetto al debito accollato. In sostanza è data la possibilità allo Stato di allungare le scadenza del debito originario, sempre garantendo il vantaggio finanziario del nuovo debito rispetto a quello estinto o rinegoziato, e di sottoscrivere con l’ente locale, alle condizioni stabilite dal comma 6, un piano di rimborso di durata al massimo pari al piano di ammortamento ristrutturato.

Tra i principi che devono essere rispettati, il più rilevante riguarda le spese per penali o indennizzi derivanti dalla ristrutturazione. È previsto che le eventuali penali o indennizzi siano rimborsate dal Comune allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante. La norma, quindi, prevede esplicitamente che questo costo non debba essere riconosciuto al momento della chiusura del mutuo, potendo avere un profilo temporale di pagamento diluito nel tempo. Il vantaggio finanziario dell’operazione sarà garantito se il differenziale tra i tassi attuali e quelli post ristrutturazione è tale da assorbire il costo della penale.

Un altro principio, molto stringente, è dettato dalla lettera d) del comma 6. Il piano di rimborso tra Stato ed ente locale deve essere tale da garantire il pagamento della quota capitale già prevista per il mutuo oggetto di estinzione. Questa imposizione comporta un duplice effetto: da una parte il massimo risparmio conseguibile da parte dell’ente locale anno su anno in termini di rata non potrà mai essere superiore alla quota interessi prevista nel piano di ammortamento accollato allo Stato e, dall’altro, alla fine del rimborso della quota capitale, l’ente riconoscerà allo Stato la sola quota interessi derivante dal nuovo debito ristrutturato. Quest’ultima conseguenza è esplicitata nelle successive lettere e) ed f) dello stesso comma. È stabilito, infatti, che la quota versata a titolo di interessi da parte del Comune allo Stato è pari alla differenza (se positiva) tra la rata di ammortamento del debito ristrutturato e la quota capitale del mutuo oggetto di accollo. Se la differenza è pari a zero o negativa l’ente locale non deve riconoscere nulla in termini di interessi allo Stato. Ovviamente, la quota di interessi non rimborsata nei primi anni di ammortamento del nuovo mutuo, deve essere riconosciuta negli esercizi successivi, quando il debito originario è estinto ma il debito ristrutturato (e allungato) è ancora in corso.

Da qui discende una ulteriore, favorevole, conseguenza: il sensibile aumento della capacità di indebitamento degli enti locali. Una volta accollati i mutui, il calcolo del limite di indebitamento è effettuato, in base al comma 8 dell’articolo 39, utilizzando gli interessi previsti nel piano di rimborso che l’ente locale sottoscrive con lo Stato, potenzialmente anche pari a zero per tutto il periodo di rimborso della quota capitale determinata dal piano di ammortamento del mutuo accollato.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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