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Un emendamento al “mille proroghe” tenta di superare la dichiarazione di incostituzionalità del trasferimento del FAL nel FCDE

Visto il possibile disavanzo in sede di recupero del Fondo crediti di dubbia esigibilità, un emendamento alla legge di conversione del decreto milleproroghe prova a porre un rimedio legislativo.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.78 e dell’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ad opera della sentenza n.4 del 19 novembre 2019 della Corte Costituzionale, sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2020, gli enti locali non possono far confluire il Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità. In considerazione della rilevanza del possibile disavanzo in sede di recupero del Fondo crediti di dubbia esigibilità non evidenziato dagli enti che avevano effettuato il citato trasferimento, un emendamento alla legge di conversione del decreto milleproroghe prova a porre un rimedio legislativo.

La questione della contabilizzazione del FAL

Prima del passaggio alla contabilità armonizzata, le anticipazioni di liquidità ottenute dagli enti locali secondo le disposizioni di cui al d.l. n.35/2013 e ss.mm.ii., prevedeva al sola sostituzione dei residui passivi ridotti a seguito dei pagamenti ricevuti dalla Cassa Depositi e Prestiti con il residuo passivo intestato a quest’ultima. Gli enti quindi effettuavano i pagamenti per le quote capitali riducendo il residuo attivo intestato alla Cassa Depositi e Prestiti, mentre annualmente procedevano alla contabilizzazione degli interessi passivi sulle quote capitali residue. Con i nuovi principi della contabilità armonizzata, la Sezione delle Autonomie indicava la nuova contabilizzazione riducendo il residuo passivo e portando in avanzo vincolato la differenza delle quote capitali da rimborsare negli anni residui. Questa operazione contabile, prevedeva in ogni caso che gli enti impegnassero le quote capitali nell’esercizio di competenza, riducendo per tale importo le disponibilità di spesa. Per poter compensare la situazione contabile il d.l. 78/2015 all’art.6, comma 2, ha previsto la possibilità per gli enti locali di far confluire le anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di evitare un doppio vincolo di accantonamento delle quote capitali per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute e dell’accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le Sezioni Unite della Corte dei conti in sede giurisdizionale (ordinanza n.72/2019) hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del d.l. 78/2015 il quale aveva prodotto situazioni non coerenti con la normativa riducendo in modo sensibile il disavanzo di amministrazione dopo gli accantonamenti, conducendo ad un valore del disavanzo non compatibile con la situazione finanziaria dell’ente.

La soluzione avanzata dall’ANCI poi stoppata

Nella riunione della Commissione ARCONET del 14 novembre 2018, è stata condivisa, ma successivamente stoppata dai rappresentanti della Corte dei conti nella riunione successiva a causa della loro assenza nella riunione di novembre,  la seguente contabilizzazione:

Per i rappresentanti della Corte dei conti la soluzione sarebbe stata in contrasto con le decisioni della Sezione delle Autonomie e quindi veniva nel mese di febbraio 2019 decisa la seguente contabilizzazione:

La soluzione nel milleproroghe

Al fine di evitare effetti di disavanzi non ripianabili nel breve termine a causa della dichiarata incostituzionalità della normativa della confluenza nel FCDE del FAL, è stato proposto il seguente emendamento alla legge di conversione al milleproroghe:

  1. a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;
  2. b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Conclusioni

La proposta dell’ANCI, non condivisa dai rappresentanti della Corte dei conti, è confluita finalmente nell’emendamento della legge di conversione del milleproroghe e se l’emendamento non subirà modifiche, gli enti che avranno fatto confluire il Fal nel FCDE potranno mitigare l’impatto rispetto al loro improvviso disavanzo nascente dalle nuove regole.


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