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L’ANAC esclude che il responsabile dell’anticorruzione possa essere un dirigente a tempo determinato

A seguito della nomina da parte di un Sindaco del responsabile anticorruzione di un dirigente a tempo determinato, l’Autorità nazionale Anticorruzione è intervenuta con la deliberazione.

A seguito della nomina da parte di un Sindaco del responsabile anticorruzione di un dirigente a tempo determinato, assunto ai sensi dell’art.110, comma 1, del Tuel, l’Autorità nazionale Anticorruzione è intervenuta con la deliberazione n.9 del 15 gennaio 2020.

La vicenda

Il Sindaco ha proceduto alla nomina di un dipendente di ruolo presso altra amministrazione assunto per tre anni presso l’amministrazione conferente con contratto di lavoro a tempo determinato ex art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/00.  Nel medesimo comune sono stati nominati nel tempo responsabili dell’anticorruzione dirigenti a tempo indeterminato, mente nel corso di una precedente attività di vigilanza, il Segretario Generale aveva rappresentato l’esigenza di conferire l’incarico di responsabile anticorruzione al Comandante della Polizia Municipale, essendo l’unico dipendente in possesso dei requisiti previsti dal PNA, poiché i due dirigenti assunti con contratto a tempo determinato in servizio presso il Comune non sarebbero dotati della necessaria stabilità. Quindi, nonostante le indicazioni del Segretario comunale il Sindaco si è determinato in modo diverso.

Le disposizioni legislative

Evidenzia l’ANAC come l’art. 1 comma 7 della l. 190/2012 stabilisce che l’organo di indirizzo individua, di norma fra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che egli sia posto in condizione di svolgere il proprio incarico con autonomia ed effettività. Negli enti locali, il RPCT è di norma individuato nella figura del Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione. Nei precedenti PNA l’Autorità ha evidenziato che poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. La possibilità di nomina, invece, di un dirigente a tempo determinato è stata esclusa dall’Autorità salvo in casi eccezionali da motivare in modo puntuale.

I rilievi dell’Autorità

Nell’atto di nomina del dirigente a tempo determinato non si rinviene alcuna congrua ed analitica motivazione, avendo il Sindaco operato un mero rinvio all’ipotesi di nuova macrostruttura di prossima approvazione da parte della Giunta comunale, senza fornire delucidazioni in merito all’assenza di altre figure dirigenziali idonee a ricoprire l’incarico. Nel caso concreto si tratta di una figura dirigenziale che opera nel settore dei servizi del territorio, con attività caratterizzate da un’elevata esposizione al rischio corruttivo, come a titolo esemplificativo le funzioni attinenti il rilascio di provvedimenti autorizzatori e concessori, in qualità di responsabile dell’Area “Pianificazione del territorio e sviluppo economico patrimoniale”.

Nel caso di specie, quindi, desta forte perplessità la determinazione dell’Amministrazione di individuare il RPC in un dirigente che, oltre a non essere dotato della stabilità necessaria per ricoprire il ruolo, poiché assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, è altresì impiegato in un settore che viene considerato critico dal legislatore, dall’Autorità e dalla stessa Amministrazione comunale, poiché significativamente esposto al rischio di corruzione. Da un punto di vista organizzativo il personale in servizio al 31.12.2018 è composto da 247 unità, di cui 3 dirigenti appartenenti alla prima qualifica dirigenziale, assunti con contratto a tempo indeterminato (su un totale di 5 dirigenti), oltre al Segretario Generale. Vi si affiancano 6 dipendenti titolari di posizione organizzativa, come si apprende dalla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

In particolare, il Sindaco nel suo atto di nomina avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione circa le ragioni dell’inidoneità del Segretario generale, degli altri dirigenti di ruolo in servizio e delle P.O. allo svolgimento delle funzioni di RPC, configurandosi altrimenti una violazione dell’art. 1 co. 7 della l. 190/2012 e delle indicazioni fornite dall’Autorità nel PNA 2016 e successivi aggiornamenti.

Conclusioni

L’Autorità in considerazione delle criticità indicate invita il Sindaco entro 30 giorni, a valutare l’individuazione del RPC nel Segretario generale o in un dirigente di ruolo ovvero in un dipendente con posizione organizzativa, riconoscendogli autonomia e indipendenza per l’espletamento dell’incarico. In caso di eventuali scelte difformi l’Amministrazione dovrà motivare in modo puntuale la scelta evidenziando le ragioni che potrebbero condurre ad operare una designazione diversa da quella prevista dalla legge, dando conto del fatto che il RPC prescelto abbia comunque autonomia e indipendenza per lo svolgimento del ruolo.


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